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Ordinanza

Ordinanza n. 1244/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01218/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202601997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la disciplina o il sistema di controllo della ZTL

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dall'ordinanza emerge che la contestazione riguardava un sistema di controllo riferito alla ZTL e, in particolare, la sua finalità di adeguamento tecnico al regime e alla perimetrazione della ZTL già vigente. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti dall'appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, nella sommaria e preliminare delibazione propria della fase cautelare, i motivi e le deduzioni dell'appellante non evidenziassero ragioni per discostarsi dalla valutazione del TAR. In particolare, il Collegio ha confermato la valutazione relativa alla finalità di adeguamento tecnico del sistema di controllo al regime e alla perimetrazione della ZTL già vigente. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR e costituisce la base processuale dell'impugnazione esaminata dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice è chiamato a una sommaria e preliminare delibazione dei motivi e delle deduzioni dell'appellante; in assenza di ragioni idonee a superare la valutazione del primo giudice, l'appello deve essere respinto.
  • L'adeguamento tecnico di un sistema di controllo della ZTL può essere valutato, nella fase cautelare, in relazione alla sua finalità di conformazione al regime e alla perimetrazione della ZTL già vigente, senza che ciò implichi di per sé una modifica sostanziale del regime esistente.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelareAppello
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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