Cassazione Penale, Sentenza n. 21089/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato i decreti di sequestro probatorio (documentazione cartacea, telefono cellulare e portatili e "diversi apparecchi informatici") nell'ambito di indagini per calunnia, diffamazione e minaccia. Il ricorrente deduceva, tra l'altro: incompetenza funzionale (art. 11 c.p.p.) rispetto alla prospettata estensione delle accuse; carenza di indicazione e descrizione dei fatti costituenti la calunnia; mancanza di fumus commissi delicti; difetti nella compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale; violazione del principio di proporzionalità e inadeguatezza del sequestro soprattutto riguardo ai dati digitali (nexus di pertinenza, operazioni tecniche da svolgere, durata del vincolo); omissione di motivazione in ordine alla limitazione e cancellazione di dati personali ai sensi del d.lgs. n.51/2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, quanto ai motivi non rinunciati, il quarto e il quinto motivo (difetti di motivazione sul fumus e sulla proporzionalità/adeguatezza del sequestro). Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Pescara perché verifichi preliminarmente la propria competenza e, se competente, applichi i principi richiamati: motivazione concreta sul fumus commissi delicti collegata a una descrizione adeguata dei fatti, indicazione del nesso di pertinenza tra beni sequestrati e reato, specificazione delle operazioni tecniche da svolgere sui dati digitali, limitazione temporale e rispetto del principio di proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Il terzo motivo di incompetenza era stato in parte rinunciato con memoria (richiamando una decisione sul ricorso del corresponsabile). L'esito ha pertanto comportato l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuova valutazione.
Norme richiamate
art. 11 cod. proc. pen.
Riferita alla questione di competenza funzionale: il ricorrente aveva dedotto incompetenza del Tribunale di Pescara rispetto ad alcuni profili dell'indagine e del sequestro; la Corte ha rilevato che la competenza va verificata in sede di rinvio.
d.lgs. n. 51 del 2018
Richiamato in relazione alla richiesta di limitazione e cancellazione dei dati personali contenuti nei dispositivi sequestrati; la Corte rileva l'obbligo di motivare selezione e limitazione dei dati e rimette al giudice di merito di provvedere conformemente.
art. 42 Cost. e Primo Protocollo addizionale alla CEDU (art. 1)
Rilevanti per il principio di tutela della proprietà e per l'esigenza che la limitazione della disponibilità dei beni sia adeguatamente motivata e proporzionata rispetto alla finalità probatoria.
Principi di proporzionalità e ragionevolezza (Carta dei diritti fondamentali UE: art. 52 par.1; riferimenti a art. 5 TUE e art.49 par.3)
Invocati per affermare che il sequestro probatorio deve rispettare i canoni di idoneità, necessità e proporzionalità; il giudice deve valutare alternative meno intrusive e modulare il vincolo per non compromettere inutilmente la funzionalità dei beni.
Giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte Costituzionale (richiami: Sez. U n.4/1993 Gifuni; Sez. U n.23/1996 Bassi; Sez. U n.920/2003 Montella; Sez. U n.36072/2018 Botticelli; Sez. 6 n.56733/2018 Macis; Sez. 6 n.34265/2020 Aleotti; Corte cost. n.153/2007; Corte cost. n.85/2013; Corte cost. n.20/2017)
La Corte richiama orientamenti consolidati che richiedono una motivazione concreta sul fumus commissi delicti, sul nesso di pertinenza tra beni e reato e sul rispetto del principio di proporzionalità; specifiche pronunce sono richiamate per illustrare l'illiceità dei sequestri "esplorativi" o non adeguatamente motivati.
Corte EDU, sentenza 13/10/2015 (Unsped Paket Servisi ... c. Bulgaria)
Richiamata per sostenere il bilanciamento fra sicurezza e riservatezza e il criterio di proporzionalità nell'interferenza con diritti connessi alla vita privata e alla proprietà.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede una motivazione concreta sul "fumus commissi delicti": non è sufficiente la mera astratta configurabilità del reato, ma bisogna indicare elementi indiziari concreti che colleghino fatti e responsabilità.
- La descrizione dei fatti-reato nell'atto che dispone il sequestro deve essere sufficientemente dettagliata per consentire al giudice di valutare la pertinenza degli oggetti sottoposti a vincolo rispetto alla finalità probatoria.
- Per i dati e i dispositivi informatici è obbligatorio motivare la necessità di un sequestro ampio e, quando possibile, adottare misure meno invasive (selezione, segregazione, specificazione delle operazioni tecniche e limiti temporali) per rispettare il principio di proporzionalità e la tutela dei dati personali.
- L'acquisizione indiscriminata di interi dispositivi è ammissibile solo se giustificata dalla natura del reato, dal ruolo dell'indagato e dall'impossibilità pratica di individuare "ex ante" gli elementi rilevanti; in ogni caso deve essere esplicitata tale necessità nel provvedimento.
- Le questioni di competenza devono essere verificate e, se non definitivamente rinunciate, possono incidere sulla legittimità del provvedimento; tuttavia la rinuncia parziale ai motivi può ridimensionare la portata di talune censure.
- In caso di carenze motivazionali, la Corte può annullare il provvedimento e rinviare al giudice di merito con istruzioni chiare sui punti da integrare (fumus, nesso di pertinenza, proporzionalità, misure tecniche e temporali per i dati).
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