Cassazione Penale, Ordinanza n. 31966/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Bologna articolando due motivi. Con il primo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2023, sostenendo in sostanza la particolare lievità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza richiedesse una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove già esaminate dai giudici di merito, i quali avevano fornito una motivazione priva di vizi logici. Ha inoltre rilevato che il fatto non poteva comunque essere considerato particolarmente lieve, poiché si era protratto per un periodo significativo, si era articolato in una pluralità di condotte e aveva prodotto un grave danno esistenziale alla persona denunciante. Con il secondo motivo il ricorrente ha chiesto che, previa ammissione ai programmi di giustizia riparativa, fosse valutata la concedibilità dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, c.p. La Corte ha dichiarato il motivo non ammissibile, rilevando che la richiesta di ammissione alla giustizia riparativa era stata formulata da un difensore privo di procura speciale specificamente diretta a chiedere l'ammissione a tali programmi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi non superavano la soglia di ammissibilità. Il primo motivo sollecitava una rivalutazione del merito probatorio e riguardava un fatto ritenuto non particolarmente lieve; il secondo era privo di una valida richiesta di accesso alla giustizia riparativa, essendo stata formulata da un difensore senza procura speciale specifica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 6, c.p.
L'attenuante è stata invocata in relazione alla prospettata ammissione del ricorrente ai programmi di giustizia riparativa; la Corte ha ritenuto non ammissibile la richiesta perché formulata da un difensore privo di procura speciale specificamente diretta a tale richiesta.
sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2023
È richiamata quale fonte dell'attenuante invocata dal ricorrente nel primo motivo; la Corte ha escluso la particolare lievità del fatto sulla base della sua durata, pluralità di condotte e gravità del danno esistenziale prodotto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando il mancato riconoscimento di un'attenuante, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove già apprezzate dai giudici di merito con motivazione priva di vizi logici.
- La particolare lievità del fatto è incompatibile con una condotta protratta per un periodo significativo, articolata in una pluralità di condotte e produttiva di un grave danno esistenziale alla persona offesa.
- La richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa deve essere proposta dal difensore munito di procura speciale specificamente diretta a tale richiesta; in mancanza, non può fondare una doglianza relativa alla concedibilità dell'attenuante collegata alla riparazione del danno.
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