Sentenza n. 2286/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza del 30 giugno 2025 per l'accesso al beneficio economico destinato ai soggetti affetti da disabilità gravissima
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall'ASP di Palermo sull'istanza presentata il 30 giugno 2025 per ottenere, in favore del figlio minorenne, l'accesso al beneficio economico previsto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e successive modificazioni e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento.
La decisione
Nelle more della decisione, l'ASP di Palermo ha convocato il minore, con nota del 15 aprile 2026, per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, che costituisce il presupposto per la concessione del beneficio economico. La ricorrente ha quindi dichiarato in udienza di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha tuttavia posto le spese a carico dell'ASP, ritenendo rilevante ai fini della regolazione delle spese il comportamento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso. L'ASP è stata condannata alla rifusione di euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La domanda avverso il silenzio è diretta all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto il venir meno dell'interesse alla pronuncia ha impedito una decisione sul merito dell'obbligo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in camera di consiglio.
art. 3 D.M. 26 settembre 2016
La convocazione per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima riguarda il presupposto per l'accesso al beneficio economico richiesto.
art. 9 l.r. 8/2017
È indicato, insieme alla normativa statale e regionale attuativa, quale fondamento della richiesta del beneficio economico per la disabilità gravissima.
D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589
È richiamato quale disciplina applicativa del beneficio economico richiesto.
principio della soccombenza virtuale
Anche quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico della parte la cui condotta ha determinato la sopravvenienza o che sarebbe risultata soccombente secondo una valutazione virtuale del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta un atto o compie un'attività idonea a far venir meno l'interesse alla pronuncia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La convocazione dell'interessato per l'accertamento di una condizione sanitaria costituente presupposto per la concessione di un beneficio può far venir meno l'interesse alla domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere, anche se non equivale necessariamente alla definitiva concessione del beneficio.
- La sopravvenuta improcedibilità non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e quale condotta abbia determinato la cessazione dell'interesse alla decisione.
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