Ordinanza n. 2106/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari collegiali ai sensi dell’art. 55 C.P.A.: a) dell’avviso di selezione indetto dalla Direzione generale per il Personale Civile del MINISTERO della DIFESA con Decreto n. 0057392 del 01.09.2025 pubblicato sul sito istituzionale in pari data, avente ad oggetto la procedura di progressione tra le Aree per il passaggio di complessive n. 120 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti del ruolo del Ministero della Difesa all’Area dei Funzionari del medesimo ruolo; b) della graduatoria finale redatta all’esito della procedura di selezione per la progressione verticale tra l’Area degli Assistenti Amministrativi e l’Area dei Funzionari Amministrativi, approvata con Decreto M_D A0582CC DE12026 0000130 del 02.02.2026; c) di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso ai superiori provvedimenti, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 05.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di selezione, graduatoria finale e atti connessi relativi alla procedura di progressione tra le Aree per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso di selezione per la progressione verticale di 120 unità del personale civile del Ministero della Difesa dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, nonché la graduatoria finale e gli atti connessi. Le doglianze di merito riguardano le clausole della lex specialis relative all’individuazione dell’esperienza maturata nell’area di provenienza quale criterio di valutazione e alla determinazione del relativo punteggio, oltre all’omessa previsione dell’accertamento delle competenze nell’uso degli strumenti informatici più diffusi e della lingua inglese. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto, in termini generici, il rischio che l’immissione dei candidati vincitori compromettesse le proprie aspirazioni al riconoscimento delle competenze e capacità professionali nella procedura e in analoghe procedure delle annualità successive.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora, requisito indefettibile per la concessione della tutela cautelare collegiale ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Le allegazioni del ricorrente si sono limitate alla prospettazione generica di un possibile pregiudizio derivante dall’immissione dei vincitori e dalla compromissione delle future aspirazioni professionali, senza indicare elementi specifici idonei a dimostrare la concretezza, l’imminenza, la gravità e l’irreparabilità del danno nelle more della decisione di merito. Il TAR non ha definito la fondatezza delle censure rivolte alla lex specialis. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 1, c.p.a.
pregiudizio che presenti i connotati della gravità ed irreparabilità
La tutela cautelare collegiale richiede la sussistenza del periculum in mora, da allegare e dimostrare mediante elementi specifici idonei a comprovare la concretezza e l’imminenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere corredata da allegazioni specifiche circa la concretezza, l’imminenza, la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio; la mera prospettazione generica di ripercussioni sulle aspettative professionali non integra il periculum in mora richiesto dall’art. 55 c.p.a.
- Quando il ricorrente contesta clausole della lex specialis di una procedura selettiva, la sola possibile incidenza dell’esecuzione della procedura sulle sue aspirazioni professionali non giustifica la sospensione cautelare se non è dimostrato uno specifico pregiudizio attuale e irreparabile nelle more del giudizio di merito.
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