Sentenza n. 288/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); - della nota prot. 492503 del 20 dicembre 2021, adottata dalla Direzione Ambiente ed Energia, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana, avente ad oggetto la “richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF. Invio dati”, unitamente alla tabella allegata alla medesima recante l'indicazione degli impianti minimi e integrati, entrambe conosciute con nota “E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0350897_2022-09-15” del 15 settembre 2022; - della nota “E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0350897_2022-09-152” del 15 settembre 2022, adottata dalla Direzione Ambiente ed Energia, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana, recante “attuazione della delibera Arera n. 363 del 3 agosto 2021 “approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. Richiesta di accesso agli atti: risposta”; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151, la nota ARERA prot. n. 474458 del 7 dicembre 2021, non conosciuta, e ogni atto e provvedimento relativo all'eventuale istruttoria condotta ai fini della qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo e della conseguente individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi; nonché ogni atto e provvedimento attraverso il quale, ai predetti fini, sono stati accertati e valutati il “livello di pressione competitiva”, “l'attività di programmazione settoriale” e il “grado di integrazione della filiera”, ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Montello S.p.A. il 3/11/2023: - della Deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 389 del 3 agosto 2023 recante “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 e n. 389 del 3 agosto 2023 sul Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2, nonché atti regionali di individuazione degli impianti minimi e integrati e relativa risposta a una richiesta di accesso
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la disciplina ARERA relativa al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli atti della Regione Toscana riguardanti la raccolta di informazioni e l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti come impianti minimi e integrati, nonché l'aggiornamento biennale del metodo tariffario. Dal testo della sentenza non risultano esaminati nel merito i singoli motivi di legittimità dedotti. In prossimità dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, evidenziando che il periodo regolatorio era cessato, che analoghi ricorsi erano già stati accolti e confermati in appello e che, per il tempo trascorso e gli ulteriori sviluppi, era venuta meno l'utilità della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'intera impugnativa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta inequivoca e idonea a dimostrare il venir meno dell'utilità concreta della decisione, anche in ragione della cessazione del periodo regolatorio e degli ulteriori sviluppi indicati. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l'improcedibilità presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la sentenza. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, considerato l'esito meramente processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La domanda è improcedibile quando, per una situazione sopravvenuta e per l'inequivoca volontà della parte, viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una specifica applicazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, si verifica una situazione di fatto o di diritto nuova che rende inutile, per il ricorrente, la pronuncia giudiziale richiesta.
- L'inequivoca dichiarazione del ricorrente di non ritenere più utile la decisione sulla domanda annullatoria integra il presupposto per dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, purché risulti il venir meno dell'utilità concreta della pronuncia.
- La cessazione del periodo regolatorio oggetto dell'impugnazione, unitamente al tempo trascorso e agli ulteriori sviluppi della controversia, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
- Quando il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse e non con una decisione di merito, l'esito meramente processuale può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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