Ordinanza n. 714/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per beneficiare del Fondo per l’innovazione in agricoltura anno 2024; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e/o connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla graduatoria per beneficiare del Fondo per l’innovazione in agricoltura anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa agricola ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria e ne ha chiesto la sospensione cautelare. ISMEA ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Emilia-Romagna, sostenendo la competenza del TAR Lazio - Roma poiché la procedura è riferibile a una pubblica amministrazione di rilievo nazionale, con sede a Roma, e riguarda una graduatoria di operatori economici distribuiti sull'intero territorio nazionale, in presenza di un plafond limitato di risorse. La ricorrente ha subordinato la propria posizione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza della graduatoria, chiedendone il deposito. ISMEA ha quindi prodotto la graduatoria e ha evidenziato che l'eventuale accoglimento avrebbe potuto pregiudicare operatori utilmente collocati, inseriti in una graduatoria nazionale formata secondo il criterio cronologico fino all'esaurimento delle risorse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio - Roma. Ha ritenuto decisivo che la controversia riguardasse una procedura di erogazione di contributi con portata applicativa estesa all'intero territorio nazionale, collegata a una graduatoria nazionale di beneficiari e a risorse limitate, sicché gli effetti dell'eventuale accoglimento non sarebbero circoscritti al territorio regionale. La competenza territoriale è stata qualificata come inderogabile anche per la domanda cautelare, ai sensi dell'art. 13 c.p.a. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio - Roma ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
la competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale è inderogabile anche in ordine alle domande cautelari
La competenza territoriale dei TAR è inderogabile e si applica anche alla trattazione delle domande cautelari.
art. 15, comma 4, c.p.a.
presso il quale il giudizio potrà essere riassunto
La declaratoria di incompetenza consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR indicato come competente.
Massime di principio
- La competenza territoriale dei TAR è inderogabile e deve essere verificata anche quando il ricorso comprende una domanda cautelare.
- È competente il TAR Lazio - Roma, secondo il criterio applicato nella decisione, quando si impugna una procedura nazionale di erogazione di contributi, fondata su una graduatoria di operatori distribuiti sull'intero territorio nazionale e su risorse limitate, se gli effetti dell'eventuale accoglimento possono incidere sulla posizione di beneficiari collocati nella graduatoria nazionale.
- La circostanza che il ricorrente svolga la propria attività in una determinata regione non radica, da sola, la competenza del TAR di quella regione quando l'atto impugnato appartiene a una procedura contributiva di portata nazionale.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce nel merito la domanda di annullamento e consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR competente ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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