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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29982/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore dell'11/10/2022 che aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra due procedure esecutive: 1) condanna per rapina aggravata commessa a Pompei nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2015 (sentenza GIP Torre Annunziata 30/06/2016, confermata in appello); 2) condanne per rapine aggravate, tentate e ricettazioni commesse in vari comuni tra il 28 aprile 2015 e il 18 luglio 2015 (sentenza GIP Nocera Inferiore 28/11/2017, confermata in appello). Il GIP aveva ritenuto che mancasse la prova che, sin dalla commissione del primo reato, l'istante avesse già programmato i successivi nella loro fisionomia essenziale; il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione e ha sostenuto che i requisiti della continuazione fossero sussistenti, rilevando anche che la continuazione era stata riconosciuta in sede di cognizione per i fatti della seconda sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la prova, desumibile da indizi esteriori significativi, dellunicit del disegno criminoso programmato sin dalla commissione del primo reato; ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la mera omogeneità dei reati e la contiguità temporale non sono sufficienti senza elementi che indichino la preventiva programmazione dei reati successivi. Ha inoltre ritenuto impropria una lettura alternativa del materiale probatorio proposta dal ricorrente. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che disciplina la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; secondo la Corte, richiede prova della preesistente unicit del disegno criminoso per poter collegare reati posti in distinti procedimenti esecutivi

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Definisce la continuazione come particolarit del concorso di reati e individua l'elemento intenzionale di un disegno criminoso unitario; la sentenza richiama la necessit che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Motivazione invocata dal ricorrente (vizio di motivazione carente); la Corte valuta che le censure fossero generiche e non fondate su una manifesta illogicit della motivazione impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma utilizzata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva occorre dimostrare che, al momento del primo reato, l'autore avesse già programmato i reati successivi almeno nelle linee essenziali; la sola omogeneità materiale non basta
  • Gli indici utili per inferire l'unicità del disegno criminoso sono: contiguità spazio-temporale, identità o omogeneità del bene giuridico offeso, analogia del modus operandi, costante compartecipazione di soggetti e elementi di pianificazione/preparazione
  • La valutazione sulla sussistenza della continuazione spetta anche al giudice dell'esecuzione e richiede una motivazione articolata; una precedente pronuncia di cognizione che riconosca continuazione per un nucleo di fatti non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione a collegare altri procedimenti
  • La ripetizione di condotte delittuose o l'abitualità a delinquere non sostituiscono l'elemento intellettivo (la programmazione preventiva) richiesto per la continuazione
  • Il ricorrente ha l'onere di fornire elementi probatori o indizi significativi della programmazione (ad es. comunicazioni, ruoli ripetuti, strumenti comuni, schemi operativi ricorrenti); censure generiche sulla motivazione del giudice dell'esecuzione sono difficilmente accolte in Cassazione
  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può sostituirsi al giudice del merito con una diversa lettura coerente del compendio probatorio salvo che la motivazione impugnata sia manifestamente illogica o incongrua

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