Ordinanza n. 306/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, esclusione dalla procedura concorsuale per mancato superamento della prova scritta, questionario e quesito ritenuto extra-bando, nonché graduatoria di merito del concorso regionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando relativo al concorso per l’assunzione di 16 funzionari di controllo di gestione presso l’amministrazione regionale, nella parte concernente le materie della prova scritta, nonché il provvedimento con cui le è stato comunicato il mancato superamento della prova, l’elenco degli idonei, il punteggio conseguito, il questionario somministrato e gli atti della commissione, deducendo che il punteggio di 20,9 sarebbe stato illegittimamente determinato per la presenza del quesito n. 41, concernente una materia non prevista dalla lex specialis. Ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto regionale n. 620 del 4 febbraio 2026 e la graduatoria di merito, nella parte in cui non figura il suo nominativo. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, rilevando che esso era stato notificato ad almeno un controinteressato. Non ha tuttavia deciso la domanda cautelare nel merito, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare direttamente i candidati collocati in graduatoria con punteggio compreso tra 21,05 e 21,55 e potenzialmente anche gli altri candidati. Ha quindi disposto l’acquisizione della graduatoria completa, dalla posizione 1 alla 92, onerando l’amministrazione di comunicarla alla ricorrente e depositarla nel fascicolo entro sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e l’ordinanza a tutti i candidati non intimati inseriti nella graduatoria, entro quindici giorni dalla comunicazione della graduatoria completa, con deposito della prova delle notificazioni entro dieci giorni dal loro perfezionamento, a pena di improcedibilità. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul portale INPA e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale, secondo le modalità indicate in motivazione. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell’ambito del procedimento cautelare, ma la sua decisione è stata rinviata per consentire l’integrazione del contraddittorio e l’acquisizione della documentazione necessaria.
art. 30 c.p.a.
La ricorrente ha formulato una domanda di risarcimento in forma specifica, senza che l’ordinanza ne abbia deciso il merito.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso concorsuale può incidere direttamente sulla posizione di numerosi candidati inseriti nella graduatoria, il giudice deve assicurare la completezza del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati prima di decidere la domanda cautelare.
- In presenza di un numero elevato o non agevolmente individuabile di controinteressati, può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione integrale degli atti processuali sul portale istituzionale indicato dal giudice e sul sito dell’amministrazione coinvolta.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio può essere accompagnato dall’acquisizione della graduatoria completa, quando l’individuazione dei controinteressati e la valutazione degli effetti dell’eventuale accoglimento dipendano dalla conoscenza delle rispettive posizioni e dei punteggi.
- Il mancato perfezionamento delle notificazioni ordinate dal giudice o il mancato deposito della relativa prova entro i termini perentori assegnati può comportare l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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