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Sentenza

Sentenza n. 1019/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata della gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di un impianto di depurazione in località Tono cod. - ID33401 - CUP F43J13000000003 - CIG_B24D7CBE40; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi espressamente inclusi, per quanto di ragione: a) la determina di approvazione graduatoria di gara prot. 6648 del 08/07/2025; b) i verbali del procedimento di verifica dell’anomalia della commissione giudicatrice dal n° 1 al n° 5; B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato, in data 26/1/2026, dal Consorzio Stabile Energos: - di tutti gli atti di gara, in particolare del provvedimento di ammissione di controparte alla gara, della graduatoria concorsuale, di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate, nonché di ogni altro atto e provvedimento della procedura (ancorché non conosciuto) nella misura in cui a mezzo degli stessi l’Amministrazione ha ammesso l’offerta avversaria alla procedura e non ha disposto l’esclusione del R.T.I. Integra dal prosieguo della gara.

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della gara per la costruzione di un impianto di depurazione e atti connessi, inclusi la graduatoria definitiva e i verbali di verifica dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, inizialmente collocato al primo posto, ha impugnato l'aggiudicazione intervenuta in favore del Consorzio Stabile Energos, deducendo l'illegittimità della verifica di anomalia. In particolare, ha sostenuto che due componenti su tre della commissione avessero espresso un giudizio negativo sulla sostenibilità dell'offerta, mentre il RUP avrebbe superato il dissenso mediante un generico richiamo alla valutazione globale. Ha inoltre contestato l'eccessiva incidenza del costo della manodopera indicato dall'aggiudicataria, pari a circa tre volte l'importo progettuale, ritenendo che tale voce avesse determinato la compressione delle altre componenti di costo e un utile negativo. Sono state dedotte l'applicazione di tabelle ministeriali non aggiornate, l'omessa considerazione delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e su più turni, sottostime degli oneri di trasporto, delle lavorazioni bituminose e marittime, del calcestruzzo, delle spese generali e delle migliorie, nonché l'omessa indicazione di costi fiscali e dei compensi dovuti al consorzio. È stata chiesta una verificazione sulla sostenibilità dell'offerta, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ovvero il risarcimento per equivalente. L'aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, deducendo l'invalidità dell'offerta del ricorrente principale per asserito difetto dei poteri di firma e, inoltre, l'anomalia del costo della manodopera indicato dal ricorrente, ritenuto troppo basso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. Quanto al primo motivo, ha escluso che il verbale evidenziasse un dissenso decisorio della maggioranza della commissione: le osservazioni dei due componenti erano giudizi dubitativi e generiche perplessità, mentre il RUP aveva espresso un giudizio positivo sulla complessiva attendibilità dell'offerta. Non è richiesta l'unanimità delle valutazioni della commissione, purché il giudizio finale sia adeguatamente espresso. Quanto al costo della manodopera, il Collegio ha rilevato che un importo superiore a quello posto a base di gara non costituisce, di per sé, indice di anomalia; occorre dimostrare che esso incida concretamente sulla remuneratività e renda insostenibile l'offerta nel suo complesso. Le giustificazioni dell'aggiudicataria, fondate anche su esigenze organizzative, lavoro notturno, doppi turni e possibile accelerazione dei lavori, sono state ritenute plausibili senza necessità di una scomposizione analitica di ogni maggiorazione. L'utilizzo delle tabelle ministeriali applicabili al momento della presentazione dell'offerta ha determinato una presunzione di regolarità del costo del lavoro. Non era esigibile l'utilizzo di tabelle o aggiornamenti successivi, in ragione della riferibilità dell'offerta alla disciplina vigente al momento della sua elaborazione e del principio di immodificabilità dell'offerta; le contestazioni sui nuovi minimi salariali erano comunque generiche e non dimostravano l'incongruità dell'offerta. Le ulteriori censure sulle singole voci di costo sono state respinte perché la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e non può trasformarsi in una parcellizzazione delle singole voci o in una ricerca di ogni possibile errore. Le difese dell'aggiudicataria e della stazione appaltante avevano fornito giustificazioni complessive e ragionevoli per trasporti, conglomerati bituminosi, lavorazioni marittime, calcestruzzo, spese generali e migliorie. Sono stati ritenuti irrilevanti, ai fini dell'anomalia, i compensi interni dovuti dalle imprese consorziate al consorzio, mentre IRPEF, IRES, IRAP e imposte analoghe non sono stati imputati alla singola commessa secondo le disposizioni richiamate dal Codice dei contratti. La verificazione è stata ritenuta superflua. Il ricorso incidentale è divenuto improcedibile per l'accoglimento della posizione dell'aggiudicataria derivante dal rigetto del ricorso principale; il TAR ha comunque osservato che sarebbe stato infondato, poiché il tema dei poteri di firma riguardava rapporti interni all'impresa e risultava superato da una ratifica implicita conseguente al mantenimento dell'offerta, mentre l'asserita anomalia del costo del lavoro del ricorrente non era dimostrata. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 in favore dell'aggiudicatario e in euro 2.000, in solido, in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023

    per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative

    Le tabelle ministeriali costituiscono il parametro per la determinazione del costo medio del lavoro; la conformità dell'offerta alle tabelle comporta una presunzione di regolarità del costo della manodopera.

  • art. 31 Allegato I.7 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato, insieme all'art. 5, comma 5, dell'Allegato I.14, per escludere l'imputabilità alla singola commessa di determinati costi fiscali generali.

  • art. 5, comma 5, Allegato I.14 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato per ritenere non imputabili alla singola commessa i costi relativi a IRPEF, IRES, IRAP e imposte similari.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro.

  • art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023

    La valutazione del costo della manodopera deve essere rapportata alle tabelle ministeriali applicabili al momento della presentazione dell'offerta; non è esigibile l'adeguamento a tabelle successive.

Massime di principio

  • Nella verifica dell'anomalia non è richiesta l'unanimità delle valutazioni dei componenti della commissione; è sufficiente che il giudizio finale, anche a maggioranza, sia adeguatamente motivato e fondato sulla valutazione complessiva dell'offerta.
  • Un costo della manodopera superiore all'importo stimato dalla stazione appaltante non costituisce, di per sé, indice di anomalia: il concorrente che lo contesta deve dimostrare che tale voce incide concretamente sulla remuneratività complessiva e rende l'offerta insostenibile.
  • La conformità del costo della manodopera alle tabelle ministeriali applicabili al momento della presentazione dell'offerta determina una presunzione di regolarità; tabelle o aumenti salariali successivi non devono essere automaticamente recepiti nell'offerta già presentata.
  • La verifica di anomalia ha carattere globale e sintetico e non può essere trasformata in una parcellizzazione delle singole voci di costo o in una ricerca atomistica di errori, se l'offerta risulta nel complesso seria e affidabile.
  • Nella verifica di anomalia non è necessaria la quantificazione analitica di ogni singola maggiorazione eventuale del costo del lavoro, quando le giustificazioni complessive risultano plausibili e coerenti con l'organizzazione prevista per l'esecuzione dell'appalto.
  • I compensi dovuti dalle imprese consorziate al consorzio per rapporti interni non costituiscono, in quanto tali, costi rilevanti ai fini della verifica di anomalia della singola offerta, se assorbiti nella complessiva attendibilità economica della proposta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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