Sentenza n. 3026/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante «autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»; del decreto del Ministero dell'università e della ricerca - Segretariato generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2711 del 22 novembre 2021; della delibera dell'Anvur n. 166 del 29 luglio 2021, recante «Proposta di revisione del Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019», e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 289 del 25 marzo 2021, recante «Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, decreto ministeriale n. 2711 del 22 novembre 2021, delibera ANVUR n. 166 del 29 luglio 2021 e decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, relativi all'autovalutazione, valutazione, accreditamento e programmazione delle università
Esito
Favorevole al resistente (ministero e autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'università ricorrente aveva proposto un'azione di annullamento contro il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1154 del 14 ottobre 2021, il decreto ministeriale n. 2711 del 22 novembre 2021, la delibera ANVUR n. 166 del 29 luglio 2021 e il decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. In data 12 febbraio 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, senza rispettare le formalità previste dall'art. 84, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che dalla dichiarazione di rinuncia, pur non formalizzata secondo l'art. 84, comma 2, c.p.a., si desumesse comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 2, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla disposizione; nel caso concreto tali formalità non sono state osservate.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche una dichiarazione di rinuncia non formalizzata può consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito e fondare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente diretta a rinunciare al giudizio, anche se priva delle formalità richieste per la rinuncia agli atti, può essere valutata dal giudice come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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