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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12367/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a numerose condanne per reati (principalmente ricettazione, falsità in scrittura privata, truffa, associazione per delinquere, ecc.) emesse da diversi uffici giudiziari in periodi e luoghi differenti; contestazione altresì della valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui alcune sentenze non sarebbero eseguibili in Italia e della mancata rideterminazione delle pene relative a reati poi abrogati (in particolare l'art. 485 c.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile o infondato nella parte relativa alla richiesta di applicazione della continuazione, confermando che il ricorrente non ha provato l'unicità di un disegno criminoso secondo i criteri giurisprudenziali (assenza di elementi sintomatici quali vicinanza cronologica, omogeneità delle modalità, causa e contesto territoriale). Ha inoltre dichiarato generica e inammissibile la doglianza relativa alle sentenze ritenute "pregresse o non eseguibili in Italia" per mancanza di specificità. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata pronuncia sulla rideterminazione delle pene per le condanne relative al reato previsto dall'art. 485 c.p., abrogato dal d.lgs. 15/01/2016 n.7: ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Ancona esclusivamente su questo punto, disponendo che il giudice dell'esecuzione ridetermini le pene per le condanne affette da quella abrogazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione nell'esecuzione: la Corte conferma che l'onere di provare l'unicità del disegno criminoso grava sul condannato che la invoca; sono richiesti elementi sintomatici concreti e specifici.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella critica sull'applicazione del cumulo concorsuale; la Corte non accoglie la censura in assenza di specifica prova di un disegno unitario.

  • art. 485 cod. pen.

    Il reato di falsità in scrittura privata (art. 485) è stato abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n.7; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla necessità di rideterminare le pene per condanne basate su norma abrogata.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Ha abrogato l'art. 485 c.p.; l'abrogazione impone la verifica e, se necessario, la rideterminazione delle pene esecutive per le condanne basate sulla norma soppressa.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera)

    Individua i criteri e gli 'elementi sintomatici' per riconoscere l'unicità del disegno criminoso (vicinanza cronologica, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni).

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico)

    Conferma che il mero fine di lucro non è elemento sintomatico sufficiente per dimostrare la continuazione; richiesto onere probatorio specifico e concreto da parte del condannato.

Massime di principio

  • Per ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) il ricorrente deve fornire elementi specifici e concreti che dimostrino l'unicità di un progetto criminoso: non basta la similarità formale dei reati o la mera contiguità cronologica.
  • Gli elementi sintomatici utili a dimostrare la continuazione includono: vicinanza temporale dei fatti, omogeneità delle modalità esecutive, identità del fine concreto, comunanza del bene giuridico tutelato e legami causali tra le condotte.
  • Il semplice movente di lucro o l'abitualità criminosa non sono suffcienti a provare un disegno criminoso unitario; tali indici possono piuttosto configurare abitudinarietà o recidiva.
  • Quando una fattispecie penale viene successivamente abrogata (es. art. 485 c.p.), il giudice dell'esecuzione deve rideterminare le pene per le condanne fondate su quella norma; il ricorso può avere esito favorevole limitatamente a questo profilo.
  • Le doglianze sul fatto che alcune sentenze siano 'pregresse' o 'non eseguibili in Italia' devono essere sollevate in modo autosufficiente e specifico: un'eccezione generica è inammissibile.
  • In presenza di numerose condanne emesse in tempi e luoghi molto diversi, è più difficile sostenere l'unicità di un progetto criminoso; il ricorrente dovrà documentare le connessioni concrete tra i fatti.

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