Cassazione Penale, Sentenza n. 2042/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rescissione del giudicato per mancata effettiva conoscenza del processo: Violante sostiene che a seguito di gravi problemi di salute (ictus, perdita di memoria, invalidita al 100% e lunghe degenze) non abbia avuto consapevolezza del procedimento a suo carico dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, e chiede rescissione della sentenza di condanna irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto provata l'effettiva conoscenza del processo da parte del Violante sulla base della notifica personale del decreto (relata firmata il 31/05/2018) e della successiva nomina di un difensore con procura speciale, sottoscritta dal ricorrente. Non risultano in atti certificazioni che attestino una incapacita di intendere e di volere tale da invalidare la consapevolezza. La Corte ha distinto il profilo della conoscenza del processo da quello della capacita a stare in giudizio: eventuali nullita connesse all'impossibilita di partecipare per motivi di salute (art. 70 e art. 178 cod. proc. pen.) devono essere dedotte in sede di impugnazione e non con la rescissione del giudicato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma sulla rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo: la Corte richiede che la conoscenza sia non solo formale ma effettiva; la rescissione può essere concessa solo se dimostrata l'assenza di consapevolezza del procedimento e dell'accusa.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Prevede indici di conoscenza del processo da valutare concretamente; la giurisprudenza della Cassazione richiede una valutazione caso per caso degli indici, non presunzioni assolute, per garantire la conformità ai principi sovranazionali.
art. 70 cod. proc. pen.
Regola l'incapacita a stare in giudizio per infermita o per altra causa; l'eventuale incapacita che impedisca la partecipazione alle udienze può configurare motivo di nullita del procedimento, ma tale profilo va fatto valere in sede di impugnazione ordinaria.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullita per violazione delle disposizioni che regolano l'intervento dell'imputato: la Corte sottolinea che queste nullita devono essere dedotte in impugnazione e non mediante rescissione del giudicato.
art. 6 CEDU
Garantisce il diritto a un processo equo; la Corte richiama i parametri sovranazionali per sostenere che la conoscenza del processo deve essere effettiva, ma applica questi principi valutando gli elementi di fatto (notifica e comportamento del ricorrente).
art. 11 e art. 117 Cost.
Riferimenti costituzionali utilizzati per collegare le garanzie interne ai principi internazionali: la Corte interpreta il diritto interno alla luce degli obblighi costituzionali e convenzionali relativi al giusto processo.
Massime di principio
- Distinguere tra 'conoscenza effettiva del processo' e 'capacita a stare in giudizio': la prima attiene alla consapevolezza dell'esistenza e del contenuto dell'azione penale; la seconda riguarda l'idoneita dell'imputato a partecipare alle udienze.
- La notifica personale del decreto di citazione e la successiva nomina di un difensore (con procura sottoscritta) sono indici molto rilevanti, e spesso decisivi, per ritenere avvenuta l'effettiva conoscenza del procedimento.
- La mera produzione di certificati medici antecedenti o generici non basta a superare la presunzione di conoscenza se non attestano specificamente l'incapacita di intendere e di volere nel periodo rilevante.
- Problemi di salute che impediscano la partecipazione alle udienze possono integrare profili di nullita processuale (art. 70 e art. 178), ma tali eccezioni vanno sollevate attraverso i rimedi ordinari di impugnazione e non tramite istanza di rescissione del giudicato.
- La rescissione del giudicato e' un rimedio straordinario e di stretta interpretazione: il ricorrente ha l'onere di dimostrare concretamente l'assenza di consapevolezza del processo.
- Il giudice valuta gli indici di conoscenza in concreto e non per mezzo di presunzioni assolute, in osservanza dei principi del diritto sovranazionale (Cedu).
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