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Sentenza

Sentenza n. 5901/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 01/10/2025, notificato in pari data, recante reiezione dell’istanza finalizzata al rilascio di modello 209 ai fini della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202506896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Prefettura di Benevento del rilascio del modello 209 ai fini della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato nel 2024, era entrato in Italia nel febbraio 2025 e aveva effettivamente lavorato per il datore di lavoro richiedente il nulla osta, dal febbraio all’agosto 2025, come documentato da comunicazione Unilav e buste paga. Dopo la revoca del nulla osta, adottata il 4 settembre 2025 per presunta carenza reddituale del datore, il rapporto era cessato il 16 settembre. Il 30 settembre 2025 il lavoratore aveva chiesto il modello 209 per poter richiedere il permesso per attesa occupazione; la Prefettura aveva respinto l’istanza il giorno successivo. Ha dedotto violazione della disciplina di settore e della circolare ministeriale del 2007, difetto di istruttoria, violazione del favor lavoratoris e del legittimo affidamento, nonché irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, sosteneva che la perdita del lavoro fosse a lui non imputabile e che la sua buona fede e l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa imponessero di consentirgli la ricerca di una nuova occupazione. La Prefettura ha eccepito l’irricevibilità per tardività, sostenendo che il diniego del 1° ottobre non fosse provvedimentale e che avrebbe dovuto essere impugnata la revoca del nulla osta del 4 settembre; nel merito ha sostenuto l’assenza dei requisiti per il rilascio del permesso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità: l’atto del 1° ottobre 2025 è un provvedimento lesivo, perché nega una specifica utilità sulla base di una valutazione giuridica, e il ricorso contro di esso è stato tempestivo. Ha escluso la cessazione della materia del contendere nonostante la successiva consegna del modello 209 e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, poiché tali adempimenti erano avvenuti in esecuzione dell’ordinanza cautelare e permaneva l’interesse a una pronuncia di merito, anche per la stabilità degli effetti conseguiti. Nel merito ha accolto il ricorso: l’effettivo rapporto di lavoro, protrattosi da febbraio ad agosto 2025 e non contestato dall’amministrazione, e la buona fede del lavoratore impedivano di addossargli le conseguenze del successivo accertamento riguardante il datore e della negligenza di quest’ultimo, privandolo della possibilità di cercare una nuova occupazione. Il diniego è stato ritenuto contrario a proporzionalità e ragionevolezza, legittimo affidamento e favor lavoratoris, ed è stato annullato. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore straniero abbia effettivamente instaurato e svolto il rapporto di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta, la successiva revoca di quest’ultimo per circostanze riferibili al datore di lavoro non può comportare, nei confronti del lavoratore in buona fede, la perdita della possibilità di cercare una nuova occupazione, se ciò gli addossa le conseguenze dell’accertamento e della negligenza datoriale.
  • Il diniego di un atto necessario per accedere al permesso di soggiorno per attesa occupazione è autonomamente lesivo e impugnabile quando nega una specifica utilità sulla base di una valutazione giuridica.
  • La sopravvenuta consegna del documento richiesto e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, intervenute in esecuzione di un’ordinanza cautelare, non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere se permane l’interesse a una pronuncia di merito sull’illegittimità del diniego, anche in funzione della stabilità degli effetti conseguiti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesse

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