Sentenza del 21/11/2016 n. 8821 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Rendite catastali - Dati di classamento - Denuncia variazione catastale - Rideterminazione dell'Ufficio - Stima diretta e difetto di motivazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la rideterminazione d’ufficio della rendita catastale, sostenendo che l’avviso di classamento fosse viziato per difetto di motivazione e che l’Ufficio non avesse effettuato un sopralluogo o una stima adeguatamente documentata. La questione riguardava in particolare gli immobili di categoria D/1, per i quali la rendita deve essere determinata mediante stima diretta, considerando le caratteristiche concrete del bene.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente che l’Ufficio avesse indicato nell’avviso i dati oggettivi rilevati e la classe attribuita, anche senza sopralluogo, poiché le caratteristiche dell’immobile potevano essere ricavate dalla documentazione disponibile. Nell’ambito della procedura DOCFA, il contribuente conosce o può facilmente conoscere gli elementi posti a fondamento della classificazione, confrontandoli con quelli contenuti nella propria dichiarazione; pertanto, non è stato riconosciuto alcun difetto di motivazione.
Norme richiamate
d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
La determinazione del classamento e della rendita catastale degli immobili deve basarsi, per quanto rileva, su una stima diretta delle caratteristiche del bene.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34
È richiamato quale fondamento della determinazione della rendita degli immobili mediante valutazione delle loro caratteristiche e del relativo valore.
d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75
Disciplina la procedura amministrativa nell’ambito della quale il contribuente presenta i dati catastali dell’immobile e l’Ufficio può procedere alla verifica e alla conseguente attribuzione della rendita.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Regola la procedura DOCFA. In tale contesto, l’avviso di classamento può essere motivato anche mediante l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore quando gli elementi siano conoscibili dal contribuente.
Massime di principio
- Per gli immobili di categoria D/1, la stima diretta non richiede necessariamente un sopralluogo: l’Ufficio può utilizzare anche documenti, planimetrie, dati tecnici e altre informazioni già disponibili.
- Nella procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può essere assolto indicando i dati oggettivi considerati e la classe o rendita attribuita, purché il contribuente possa comprendere il confronto con la propria dichiarazione.
- La contestazione per difetto di motivazione è difficilmente fondata quando l’avviso consente di individuare gli elementi utilizzati dall’Ufficio e le ragioni della diversa classificazione.
- Per impugnare efficacemente la rendita occorre contestare in modo specifico i dati tecnici, le caratteristiche dell’immobile, i criteri estimativi o il confronto con immobili similari, non limitarsi a lamentare l’assenza di sopralluogo.
- La stima catastale deve comunque essere collegata alle caratteristiche concrete dell’immobile; una motivazione meramente apparente o priva di dati verificabili può invece essere censurabile.
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