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Sentenza

Sentenza n. 1024/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione della Regione Sardegna n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022 e della relativa nota di comunicazione a mezzo PEC del 29 novembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati, la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1471 del 12 dicembre 2022, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui le Delibere aziendali di seguito riportate e i relativi allegati: Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022 nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente, inclusa la nota del 29 novembre 2022, prot. n. 27077 circa le “modalità di pagamento”; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.7.2023: per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202216570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali applicativi del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi i provvedimenti di riparto e attribuzione degli oneri a carico dei fornitori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. In pendenza del giudizio è entrata in vigore una disciplina sopravvenuta che ha previsto, per tali annualità, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento di una quota ridotta pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. In udienza il difensore della ricorrente ha dichiarato che la società aveva effettuato il versamento ridotto previsto dalla nuova disciplina e che, per tale ragione, non aveva più interesse alla prosecuzione del contenzioso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è fondata sulla dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente circa l'avvenuto versamento della somma ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta e sulla conseguente cessazione dell'interesse alla decisione sulle impugnazioni degli atti applicativi del payback. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    La disposizione sopravvenuta consente di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento e preclude la prosecuzione delle azioni giurisdizionali connesse agli importi originari quando l'obbligazione è estinta.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato quale fondamento della disciplina degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto delle impugnazioni e agli effetti dell'inadempimento della disciplina sopravvenuta.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato nell'ambito dello svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale controversa e il ricorrente dichiara di avere adempiuto alla prestazione prevista dalla nuova disciplina, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità quando sia coerente con l'intervenuta definizione della posizione sostanziale controversa.
  • La disciplina sopravvenuta che prevede il pagamento di una quota ridotta degli importi di payback per determinate annualità, stabilendo che il versamento integrale della quota estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, incide sull'interesse attuale alla decisione dei ricorsi relativi agli importi originari.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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