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Sentenza

Sentenza n. 12831/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento: - del decreto n. 24408 del 12.12.2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano e dei relativi allegati; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 6.7.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022); - del Decreto del Ministro della Salute del 6.10. 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022); - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022, nonché le deliberazioni e gli atti ad esse allegati, nessuno escluso, di Ares n. 243 del 15.11.2022, ARNAS Brotzu n. 1331 del 15.11.2022, AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;

Giustizia amministrativa202308457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti provinciali e statali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano con cui è stata richiesta la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere versato l'importo dovuto nella misura ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Provincia ha comunicato alla segreteria del TAR l'accertamento dell'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integrata la fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. La disposizione stabilisce che, per gli anni 2015-2018, il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro tali provvedimenti, una volta effettuato l'accertamento e la comunicazione del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma. Il giudice ha quindi definito il giudizio senza esaminare i motivi di legittimità originariamente dedotti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e l'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano del superamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].

    Il versamento della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e, dopo l'accertamento e la comunicazione dell'avvenuto pagamento, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'utilità concreta della decisione richiesta.

Massime di principio

  • Il versamento integrale della quota ridotta del 25% prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, estingue gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi al ripiano dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018.
  • Nei giudizi promossi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, l'accertamento dell'avvenuto versamento della quota ridotta e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR integrano i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando una sopravvenienza normativa estingue l'obbligazione oggetto del giudizio e rende inutile la decisione sui vizi dedotti, il giudice definisce il ricorso con declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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