Cassazione Penale, Sentenza n. 46095/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B: contesta che il comportamento consistente nello spossessamento del cellulare della moglie debba essere qualificato come 'furto con strappo' (art. 624-bis c.p.) e non come 'furto d'uso' punibile a querela dell'offeso (art. 626 c.p.). Sostiene inoltre l'assenza del fine di profitto, rilevando che l'azione sarebbe stata impulsiva e non diretta ad un incremento patrimoniale o ad un profitto riconoscibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione del capo B come furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis c.p., ritenendo inapplicabile la disciplina del furto d'uso (art. 626 c.p.) alla fattispecie del furto con strappo per il divieto previsto dal comma secondo dell'art. 626. Ha ritenuto presente l'animus retinendi e la finalità di profitto (intesa anche in senso non strettamente patrimoniale, comprensiva di soddisfazione psicologica), avvalorata dal fatto che l'imputato si allontanava con il telefono e lo restituiva solo dopo l'intervento delle Forze dell'ordine. Confermate quindi le condanne pronunciate in primo e secondo grado (capo A: violazione del divieto di avvicinamento ex art. 387-bis c.p.; capo B: furto con strappo ex art. 624-bis c.p.; capo C: lesioni personali aggravate secondo gli artt. 582-585 in relazione agli artt. 576 e 577 c.p.). Rigettato il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 387-bis c.p.
Norma relativa al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; applicata e confermata per il capo A (violazione del divieto).
art. 624-bis c.p.
Furto con strappo: la Corte ha ritenuto che la fattispecie ricorra e sia la corretta qualificazione del fatto contestato al capo B; integra una fattispecie autonoma rispetto al furto semplice e impedisce l'applicazione della disciplina del furto d'uso di cui all'art. 626.
art. 582 - 585 in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1, e 577 comma 1 n. 1 c.p.
Norme relative alle lesioni personali aggravate: applicate e confermate per il capo C in relazione al comportamento dell'imputato durante il sottrarsi del telefono e il contatto con la persona offesa.
art. 626 c.p.
Furto d'uso: la Corte ha ritenuto inapplicabile la derubricazione a furto d'uso sulla base del comma secondo che, per la giurisprudenza richiamata, esclude la disciplina del furto d'uso per il furto con strappo; inoltre, i fatti concreti (allontanamento con il telefono e restituzione solo dopo intervento delle forze dell'ordine) escludono l'ipotesi di uso momentaneo e immediata restituzione.
art. 625 c.p. (circostanza citata)
La disposizione citata come 'circostanza aggravante' è stata richiamata nel dibattito interpretativo: la Corte segnala che, pur essendo l'art. 625 n.1 abrogato e sostituito dalla disciplina di cui all'art. 624-bis, vi è una continuità tra le norme che giustifica il richiamo in funzione interpretativa rispetto al divieto di derubricazione.
Massime di principio
- La fattispecie del furto con strappo (art. 624-bis c.p.) è autonoma e, per la giurisprudenza prevalente, esclude l'applicazione della disciplina del furto d'uso prevista dall'art. 626 c.p.: non è dunque agevole la derubricazione a furto perseguibile a querela quando ricorrano modalità proprie del furto con strappo.
- La presenza dell'animus retinendi (intento a trattenere il bene) si deduce anche dal comportamento successivo all'atto di sottrazione: allontanamento con il bene e restituzione solo dopo intervento delle Forze dell'ordine indicano deliberazione e non un'azione puramente impulsiva.
- Il 'fine di profitto' rilevante per il tipo di furto può essere inteso in senso non esclusivamente patrimoniale: la giurisprudenza maggioritaria ammette che soddisfazioni o bisogni di natura psicologica possano integrare il requisito del profitto, purché provabile nella condotta dell'agente.
- Per essere ritenuto furto d'uso (art. 626) è necessaria la prova di un uso effettivamente momentaneo e della immediata restituzione volontaria; la restituzione solo a seguito dell'intervento delle autorità esclude tale configurazione.
- In casi simili, la qualificazione del reato dipende in misura decisiva dagli elementi fattuali (modalità di sottrazione, comportamento post-take, volontà di restituire): la ricostruzione precisa dei fatti e l'evidenza della deliberazione sono fondamentali per la distinzione fra furto con strappo e ipotesi attenuate perseguibili a querela.
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