Tribunale, Sentenza T-677/20
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 luglio 2021. — Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato austriaco del trasporto aereo – Aiuto accordato dall’Austria a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Prestito subordinato a favore della Austrian Airlines – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto precedentemente concesso alla società madre del beneficiario – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione. — Causa T-677/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Ryanair e Laudamotion contro la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato un aiuto di Stato a favore di Austrian Airlines per compensare i danni dovuti alle restrizioni COVID-19. Ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente considerato il contesto degli altri aiuti concessi al gruppo Lufthansa e avesse escluso il rischio di sovracompensazione. Ha inoltre escluso la violazione dei principi di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché qualsiasi vizio di motivazione o di istruttoria.
Aiuto di Stato a favore di Austrian Airlines nel contesto COVID-19: compatibilità dell’indennizzo ex articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e legittimità della decisione della Commissione che lo autorizza
La questione giuridica
Se la Commissione abbia correttamente qualificato e dichiarato compatibile con il mercato interno il prestito subordinato convertibile in sovvenzione di 150 milioni di EUR concesso dall’Austria ad Austrian Airlines per compensare i danni causati dalle restrizioni COVID-19; in particolare: (i) se dovesse tener conto degli altri aiuti concessi al gruppo Lufthansa e del possibile vantaggio indiretto per la capogruppo; (ii) se la misura violasse i principi di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; (iii) se l’indennizzo fosse stato calcolato oltre il danno effettivamente causato; (iv) se la Commissione dovesse avviare il procedimento formale di indagine; (v) se la decisione fosse sufficientemente motivata.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che la Commissione può autorizzare, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, un aiuto individuale destinato a compensare solo i danni direttamente causati da un evento eccezionale, anche se altri aiuti sono stati concessi al medesimo gruppo, purché la Commissione verifichi che non vi sia doppia compensazione e che le diverse misure perseguano finalità diverse. Un aiuto individuale non viola di per sé la non discriminazione, e nel settore del trasporto aereo non è stato dimostrato alcun ostacolo autonomo alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi. La decisione è stata ritenuta sufficientemente motivata e il ricorso è stato respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 58, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 100, paragrafo 2, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
- Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19
Aiuto di Stato a favore di Austrian Airlines nel contesto COVID-19
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro la decisione della Commissione del 6 luglio 2020 che ha dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto individuale concesso dall’Austria ad Austrian Airlines AG sotto forma di prestito subordinato convertibile in sovvenzione di 150 milioni di EUR. Il Tribunale si pronuncia nel contesto della pandemia di COVID-19 e del più ampio pacchetto di sostegni pubblici al gruppo Lufthansa.
Fatti e contesto economico
Austrian Airlines AG fa parte del gruppo Lufthansa, controllato da Deutsche Lufthansa AG. La misura austriaca era destinata a indennizzare Austrian Airlines per i danni subiti a causa dell’annullamento e della riorganizzazione dei voli in conseguenza delle restrizioni di viaggio e delle misure di confinamento imposte durante la pandemia.
La controversia si inserisce in un quadro più ampio di aiuti: il prestito tedesco a favore di Lufthansa, il regime di garanzia austriaco concesso ad Austrian Airlines, l’aiuto tedesco di 6 miliardi di EUR a favore di Lufthansa, nonché ulteriori interventi a favore di altre società del gruppo in Belgio e in Svizzera. La Commissione aveva già esaminato tali misure nella decisione Lufthansa, adottata due settimane prima della decisione impugnata.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- articolo 263 TFUE, base del ricorso;
- articolo 107, paragrafo 1, TFUE, principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato;
- articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, su cui si fonda l’aiuto qui contestato;
- articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, base degli altri aiuti al gruppo Lufthansa e al regime austriaco;
- articolo 108, paragrafo 3, TFUE, obbligo di notifica preventiva;
- articolo 296, secondo comma, TFUE, obbligo di motivazione;
- articoli 18, 56, 58, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, TFUE, invocati in relazione a non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi;
- regolamento (CE) n. 1008/2008, richiamato per il trasporto aereo;
- comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo COVID-19.
Primo motivo: rapporto con gli aiuti al gruppo Lufthansa
Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse omesso di verificare se la misura austriaca avvantaggiasse anche Lufthansa o se Austrian Airlines potesse beneficiare di altri aiuti del gruppo, con conseguente rischio di sovracompensazione. Il Tribunale ha respinto l’argomento rilevando che la Commissione aveva effettivamente esaminato tutte le misure di sostegno e il loro rapporto reciproco.
In particolare, ha osservato che:
- la misura impugnata, il regime austriaco e il sostegno tedesco alla Lufthansa erano inseriti in un pacchetto finanziario coordinato;
- la Commissione aveva spiegato che i diversi aiuti perseguivano finalità differenti: l’aiuto ex articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE mirava a compensare i danni da COVID-19, mentre quelli ex articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE servivano a garantire solvibilità e capitalizzazione;
- la decisione Lufthansa prevedeva un meccanismo di deduzioni, per cui gli aiuti concessi da altri Stati a società del gruppo venivano dedotti dall’aiuto tedesco, mantenendo invariato il beneficio complessivo per il gruppo.
Il Tribunale ha quindi escluso sia il rischio che l’aiuto austriaco si “riversasse” sulla capogruppo, sia il rischio di compensazione in eccesso a favore di Austrian Airlines.
Secondo motivo: non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi
Le ricorrenti sostenevano che la misura fosse discriminatoria perché concessa solo ad Austrian Airlines e non alle altre compagnie operanti in Austria, con violazione anche della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
Il Tribunale ha ricordato che:
- gli Stati membri non hanno l’obbligo di concedere aiuti per compensare danni causati da un evento eccezionale;
- un aiuto individuale è per natura selettivo e quindi differenzia tra imprese, ma ciò non ne rende automaticamente illegittima la compatibilità;
- la differenza di trattamento può essere giustificata se è necessaria e proporzionata all’obiettivo perseguito.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che Austrian Airlines svolgesse un ruolo essenziale per il servizio aereo in Austria, con un forte impatto economico e occupazionale, e che fosse più colpita dalle restrizioni rispetto alle ricorrenti. L’importo dell’aiuto era inoltre inferiore al danno stimato. Di conseguenza, la scelta di destinare la misura esclusivamente ad Austrian Airlines è stata ritenuta giustificata e proporzionata.
Quanto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, il Tribunale ha osservato che le ricorrenti non avevano dimostrato in che modo la misura producesse effetti restrittivi autonomi oltre quelli propri di un aiuto di Stato. Inoltre, nel settore dei trasporti aerei la libera prestazione dei servizi è soggetta al regime speciale del Trattato e del regolamento n. 1008/2008. Nessuna violazione autonoma è stata quindi accertata.
Terzo motivo: calcolo del danno e proporzionalità dell’aiuto
Le ricorrenti contestavano sia la stima del danno sia la quantificazione dell’aiuto. Il Tribunale ha precisato che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE deve essere interpretato restrittivamente e consente solo la compensazione dei danni direttamente causati dall’evento eccezionale.
Sul periodo considerato per il danno, il Tribunale ha ritenuto corretto che la Commissione includesse anche i giorni dal 9 al 18 marzo 2020, poiché già in quel periodo erano state introdotte restrizioni di viaggio progressivamente estese e misure di confinamento che avevano inciso sui voli della compagnia. Non vi era dunque sopravvalutazione né contraddizione nella decisione.
Quanto ai costi evitati, la Commissione aveva spiegato il metodo di calcolo basato sulla differenza tra mancato guadagno e costi evitati, con riferimento a costi variabili e fissi effettivamente ridotti dalla crisi. Le ricorrenti non avevano indicato concretamente quali costi “evitabili” fossero stati erroneamente inclusi, per cui la censura è stata ritenuta troppo astratta.
Il Tribunale ha anche escluso che la Commissione dovesse valutare i danni subiti da altre compagnie aeree, poiché l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non impone di compensare tutte le vittime di un evento eccezionale.
Terzo motivo, seconda parte: cumulo con altri aiuti
Il Tribunale ha poi esaminato le doglianze circa il possibile cumulo con il sostegno tedesco, l’iniezione di capitale di Lufthansa e il regime austriaco di garanzia. Ha concluso che:
- gli altri aiuti erano destinati a finalità diverse, in particolare a solvibilità e sostegno alla liquidità;
- la Commissione aveva verificato che non coprissero gli stessi costi della misura impugnata;
- le ricorrenti non avevano fornito elementi concreti per dimostrare una doppia copertura dei medesimi costi.
È stato inoltre respinto l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto considerare il vantaggio concorrenziale che Austrian Airlines avrebbe tratto dalla misura: ai fini della compatibilità, rileva il vantaggio derivante dall’aiuto, non il profitto economico eventualmente realizzato in seguito dal beneficiario.
Quarto motivo: asserita violazione dei diritti procedurali
Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto aprire il procedimento formale di indagine perché l’esame preliminare avrebbe rivelato gravi difficoltà. Il Tribunale ha ritenuto il motivo privo di autonomia, poiché riproponeva le stesse censure già esaminate nel merito nei primi tre motivi senza evidenziare elementi specifici che facessero emergere dubbi seri sulla compatibilità dell’aiuto.
Di conseguenza, non essendovi state difficoltà tali da imporre l’apertura del procedimento formale, il motivo è stato respinto.
Quinto motivo: insufficienza di motivazione
Le ricorrenti lamentavano una violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE per mancata spiegazione sul rapporto tra la misura e gli altri aiuti, sulla compatibilità con i principi di non discriminazione e di libera circolazione, sul vantaggio concorrenziale e sulla quantificazione del danno e dell’aiuto.
Il Tribunale ha ricordato che una decisione adottata in fase di esame preliminare deve solo indicare le ragioni per cui la Commissione ritiene che non sussistano gravi difficoltà. Nel caso concreto, la decisione impugnata conteneva elementi sufficienti per comprendere:
- il rapporto tra le diverse misure di aiuto;
- le ragioni della scelta di Austrian Airlines come beneficiaria unica;
- il metodo di calcolo del danno;
- le ragioni per cui la misura non poteva cumularsi con altri aiuti sui medesimi costi.
La motivazione è stata quindi ritenuta adeguata.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso senza esaminare preliminarmente la ricevibilità. Ryanair DAC e Laudamotion GmbH sono state condannate alle spese della Commissione; Germania, Austria e Austrian Airlines hanno sopportato le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che, nel contesto COVID-19, un aiuto di Stato concesso a un singolo vettore aereo può essere compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE se è strettamente limitato al danno direttamente causato dall’evento eccezionale e non comporta doppia compensazione. Conferma inoltre che la selettività intrinseca di un aiuto individuale non basta a integrare una violazione del principio di non discriminazione o delle libertà del Trattato, se la differenza di trattamento è giustificata e proporzionata.
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