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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27423/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per incidente di esecuzione: 1) contestazione del calcolo della pena complessiva perchè non sarebbe stata detratta la riduzione di anni 1 e mesi 7 operata in sede di appello per il riconoscimento della continuazione, con conseguente affermazione che la pena eseguibile sarebbe di anni 11 e mesi 1; 2) censura della esclusione della 'fungibilità' (detrazione dei periodi di detenzione sofferti senza titolo) rispetto al reato permanente di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.), sostenendo che, essendo riconosciuta la continuazione, si tratterebbe di un unico reato permanente e pertanto l'intera custodia senza titolo dovrebbe essere imputata alla pena in corso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (a) il provvedimento di cumulo ha correttamente tenuto conto della rideterminazione della pena operata con la sentenza n. 634/2022, riconoscendo che la pena omnicomprensiva risultante è di anni 11 e mesi 1; (b) la fungibilità invocata dal ricorrente non può essere applicata: nonostante il riconoscimento della continuazione, nel caso vi sono due reati permanenti avvinti dalla continuazione e la norma dell'art. 657, comma 4, c.p.p. limita la detrazione dei periodi di detenzione senza titolo solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato cui si vuole imputarli. La continuazione, finalizzata a individuare l'unicità del disegno criminoso, non vale a retrodatare l'esecuzione della pena o a unificare ex post periodi di detenzione anteriori rispetto al reato nuovo. Conseguentemente è corretta l'esclusione della fungibilità per il reato di associazione mafiosa, siccome la condotta relativa a quel reato si è protratta oltre i periodi di detenzione senza titolo indicati.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Limita la 'fungibilità' delle pene espiate senza titolo: si computano ai fini della detrazione solo le pene o le misure cautelari eseguite dopo la commissione del reato per il quale si richiede la detrazione; impedisce di retrodatare l'esecuzione della pena in ragione del riconoscimento della continuazione.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Del reato di associazione mafiosa, qualificato come reato permanente nel caso di specie; la permanenza può incidere sulla possibilità di applicare la fungibilità solo se la permanenza è cessata dopo i periodi di detenzione senza titolo.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il riconoscimento della continuazione fra reati (unità del disegno criminoso); tale riconoscimento non vale automaticamente a modificare i criteri di esecuzione e detrazione delle pene previsti dall'art. 657 c.p.p.

  • art. 76 cod. pen.

    Prevede il cumulo delle pene come pena unica; tuttavia l'effetto unificante opera nei limiti previsti dalla legge e non può derogare alle specifiche limitazioni procedurali (es. art. 657 c.p.p.).

  • art. 7 L. 203/1991

    Riferita quale aggravante mafiosa accertata in sentenza; utilizzata per motivare che la condotta associativa è proseguita oltre i periodi contestati di detenzione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra reati in sede di giudizio non implica automaticamente che i periodi di detenzione senza titolo precedenti possano essere imputati alla pena derivante dal reato successivo: per la detrazione conta la temporalità della commissione del singolo reato rispetto ai periodi di detenzione.
  • L'art. 657, comma 4, c.p.p. limita la fungibilità: si possono detrarre dalle pene in corso solo i periodi di custodia eseguiti dopo la commissione del reato cui si chiede l'imputazione; se la detenzione è anteriore, non è computabile anche se i reati sono stati poi ritenuti continuati.
  • Nei casi di reati permanenti occorre verificare se la 'permanenza' si sia effettivamente protratta oltre i periodi di detenzione senza titolo; solo in tale caso la fungibilità può essere presa in considerazione.
  • In sede di esecuzione, il giudice deve chiarire se la pena indicata è 'omnicomprensiva' e motivare la presa in considerazione di eventuali rideterminazioni operate in sede di appello, ma ciò non supera automaticamente le limitazioni dettate dalle norme processuali sulla detrazione delle pene.
  • La giurisprudenza consolidata distingue tra unificazione sostanziale delle pene (art. 76 c.p.) e limiti procedurali alla retrodatazione o imputazione di pene già scontate (art. 657 c.p.p.): la rilevanza della continuazione è limitata all'individuazione del disegno criminoso, non all'annullamento delle barriere temporali previste per la detrazione delle pene.

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