Cassazione Civile, Sentenza n. 29595/2020 del 24/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Air Italy con lettera del 15/3/2016 a Oriana Donesi, assistente di volo, per aver svolto attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato presso compagnia concorrente durante la sospensione per cassa integrazione. La questione centrale riguardava la tardività della contestazione disciplinare e la qualificazione della condotta come giusta causa di licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Air Italy. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto la contestazione disciplinare tardiva (la società era a conoscenza dell'assunzione della lavoratrice sin da giugno 2015 mentre la contestazione è stata inoltrata nel febbraio 2016) e che tale tardività invalida la legittimità del licenziamento. Poiché la condotta contestata non prevedeva sanzione conservativa specifica nel CCNL e non risultavano precedenti disciplinari né buona fede della lavoratrice, la Corte d'appello aveva escluso la reintegrazione e aveva condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 18 mensilità. La Corte di Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e ha rilevato l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18, co. 5, legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come novellato dalla legge n. 92/2012
Applicata per escludere la reintegrazione nel posto di lavoro quando il licenziamento è illegittimo ma la fattispecie non dà luogo alla reintegrazione; è disposta un'indennità risarcitoria sostitutiva (nella fattispecie liquidata in 18 mensilità) tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari e della mancanza di buona fede del lavoratore.
Richiamata dal ricorrente come violata (riguarda i principi sull'esercizio dei diritti sindacali e la verifica delle contestazioni), ma la Corte ha ritenuto irrilevante rispetto alla valutazione sulla tardività della contestazione disciplinare.
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e n. 5
Norma processuale invocata nel ricorso per denunciata omissione di esame di fatto decisivo e violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati i motivi di cassazione basati su tali doglianze.
artt. 2119, 1175, 1375, 2104, 2105 cod. civ.
Articoli del codice civile citati dal ricorrente per sostenere che la condotta integrava giusta causa; la Corte ha considerato il profilo assorbito dalla valutazione sulla tardività della contestazione e non ha ritenuto applicabile la giusta causa a fronte del ritardo e dell'assenza di adeguata tempestività aziendale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
"Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso"
Applicata dalla Corte per disporre l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare è valutata in relazione alle circostanze: un ritardo ingiustificato da parte del datore può rendere illegittimo il licenziamento; il giudice di merito deve motivare le ragioni del ritardo e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.
- Se la condotta contestata non è espressamente sanzionata dal CCNL con una sanzione conservativa, la tutela reintegratoria può essere esclusa e, in base all'art. 18, co. 5, può essere riconosciuta un'indennità risarcitoria (la misura dipende dalle circostanze, compresa l'assenza di precedenti disciplinari e la buona o mala fede).
- La società che ritiene sussistere una condotta rilevante ai fini disciplinari deve procedere con tempestività nella contestazione; conoscenza precedente dei fatti senza adeguata azione disciplinare può pregiudicare la legittimità del licenziamento.
- In sede di impugnazione, la parte soccombente può essere condannata alle spese e, se il ricorso è integralmente respinto, a ulteriori oneri processuali come il contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
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