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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29596/2020 del 24/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto dalla Cooperativa e la qualificazione delle condotte datoriale come vessatorie (mobbing). In sede di gravame aveva inoltre invocato la tutela prevista dall'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 per l'obbligo di assistenza nei confronti della madre, dedotta tardivamente nelle note conclusive

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il trasferimento in quanto motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (vacanza di organico dopo le dimissioni della responsabile del punto vendita), e ha escluso la configurabilità del mobbing. Ha inoltre ritenuto inammissibile l'invocazione tardiva della L. n. 104/1992 come nuova "causa petendi" non proposta sin dall'inizio del giudizio. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'eventuale ulteriore contributo unificato

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato nella censura sul procedimento; la Corte non ha rilevato vizi procedurali tali da incidere sul merito

  • art. 437 cod. proc. civ.

    citato nel ricorso (come violato), ma la Corte non ha accolto la censura procedurale

  • art. 33, comma 5, L. n. 104/1992

    la Corte ha ritenuto che la relativa tutela, fondata su fatti nuovi non chiaramente dedotti sin dall'inizio, sia stata invocata tardivamente come diversa "causa petendi" e quindi non ammissibile in quella sede

  • art. 2103 cod. civ.

    il trasferimento del lavoratore è legittimo se sussistono comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive; la Corte ha verificato la sussistenza di tali esigenze e ha ritenuto insindacabili le scelte aziendali

  • art. 183 cod. proc. civ.

    richiamato sul tema della modificazione della domanda (emendatio); la Corte richiama i limiti di tale istituto

  • art. 420 cod. proc. civ.

    menzionato in relazione alla eventuale modifica delle domande per gravi motivi e previa autorizzazione del giudice; la Corte evidenzia che non è consentito introdurre nuove "cause petendi"

  • art. 366 cod. proc. civ.

    richiamato perché la ricorrente non avrebbe riprodotto nella motivazione di cassazione le specifiche allegazioni originarie richieste, rendendo la censura generica e inammissibile

  • art. 348 ter cod. proc. civ. (ultimo comma)

    la riforma limita l'impugnabilità per omesso esame di fatti storici nelle sentenze di secondo grado nelle ipotesi di doppia conforme; qui la Corte ha ritenuto non configurabile l'omesso esame

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    la riformulazione ha ristretto il controllo della Cassazione alle omissioni di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; la Corte ha ritenuto che la censura non rientri in questo limite

  • art. 111, comma 6 Cost.

    richiamato per il requisito minimo della motivazione: la Corte verifica che la decisione di merito non presenti vizi di motivazione rilevanti ai fini della legittimità

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    menzionato in relazione alle ipotesi estreme che determinano nullità per mancanza assoluta della motivazione; tali ipotesi non si riscontrano nel caso

  • art. 1-bis e art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamati in merito al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La modifica della domanda in corso di causa ("emendatio") è ammessa solo nei limiti strettamente consentiti e non può essere usata per introdurre una nuova "causa petendi" che cambi il nucleo della tutela invocata; nel diritto del lavoro questa soglia è particolarmente rigida
  • Il trasferimento di sede è legittimo se il datore dimostra comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive; in mancanza di elementi contrari il sindacato del giudice di legittimità è limitato e non può riconsiderare il merito delle scelte aziendali
  • Le tutele previste dalla L. n. 104/1992 devono essere invocate con chiarezza e tempestività: i fatti che fondano la tutela devono essere dedotti sin dall'atto introduttivo o comunque prima che vengano a configurarsi come nuova "causa petendi"
  • Le doglianze generiche circa il mobbing, senza l'indicazione puntuale dei fatti decisivi, sono inammissibili in cassazione; per essere valutate devono essere state discusse e motivate nei gradi precedenti con elementi concreti
  • A seguito delle riforme processuali, la Corte di Cassazione non riesamina il merito ma verifica solo omissioni di fatti decisivi oggetto di discussione e difetti gravi della motivazione (motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile)

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