Cassazione Civile, Sentenza n. 29455/2020 del 23/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia nasce dal diverso trattamento retributivo/di progressione per anzianità previsto dall'art. 2, co. 2 e 3 del CCNL comparto scuola 4.8.2011, che ha ridotto le fasce di anzianità per i neoassunti a tempo determinato (escludendo il mantenimento delle fasce preesistenti riservato ai soli assunti a tempo indeterminato). La ricorrente (MIUR) ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la nullità di tale clausola contrattuale nella parte discriminatoria, sostenendo che la disparità è giustificata da ragioni oggettive e di politica pubblica (piano straordinario di immissioni in ruolo e vincolo di invarianza finanziaria derivante dall'art. 9, co. 17 d.l. 70/2011 e dalla conseguente contrattazione), mentre la resistente invocava la violazione del principio di parità tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato ricavabile dalla normativa nazionale ed eurounitaria (Direttiva 1999/70/CE/art. 6 d.lgs. 368/2001).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del MIUR limitatamente alla questione pregiudiziale: ha ritenuto che il procedimento speciale ex art. 64 d.lgs. 165/2001 non fosse il canale procedurale corretto poiché la controversia verte su una questione che deve essere valutata alla luce del diritto eurounitario (divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e indeterminati) e pertanto richiede la disapplicazione della norma interna in contrasto e la valutazione di comparabilità/giustificazione con i criteri europei. Di conseguenza la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della clausola contrattuale è stata annullata e la causa rinviata per la prosecuzione del giudizio di merito con le ordinarie regole, affinché sia valutata la sussistenza o meno della discriminazione alla stregua del diritto europeo; la Corte non ha deciso il merito sulla discriminazione sostanziale.
Norme richiamate
CCNL comparto scuola 4 agosto 2011, art. 2, co. 2 e 3
prevedeva il mantenimento delle fasce di anzianità preesistenti solo per il personale a tempo indeterminato
La Corte ha ritenuto che la clausola contrattuale vada valutata in rapporto al diritto eurounitario e che non costituisca automaticamente materia risolvibile con il procedimento ex art. 64 d.lgs.165/2001
istituzione di un piano triennale per le immissioni in ruolo 2011-2013 e richiesta di invarianza finanziaria
La norma è stata considerata rilevante per comprendere la finalità politica/sociale che ha determinato la rimodulazione delle posizioni stipendiali e il margine riservato alla contrattazione
Direttiva 1999/70/CE (Accordo Quadro allegato), clausola 4
principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato
La Corte ha indicato che la disciplina eurounitaria sul divieto di discriminazione stabilisce criteri rigorosi (comparabilità, elementi oggettivi e trasparenti, oppure legittima politica sociale) e prevale sulla normativa interna, imponendo, se necessario, la disapplicazione della norma collettiva contrastante
D.lgs. 368/2001, art. 6 (ora art. 25 d.lgs. 81/2015)
divieto di discriminazioni tra lavoratori a termine e indeterminati
Il Tribunale aveva fatto riferimento a questa norma come primaria nel ritenere la nullità; la Corte di Cassazione ha precisato che la valutazione deve però avvenire alla luce della più ampia disciplina eurounitaria e non con il solo filtro della contrattazione collettiva interna
procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi
La Corte ha stabilito che il procedimento speciale ex art. 64 è di stretta e eccezionale applicazione e non era pertinenti nel caso in cui la questione sostanziale richiede l'applicazione diretta e la disapplicazione del diritto eurounitario
D.lgs. 165/2001, art. 2, co. 3
Ribadito il principio che i trattamenti economici sono fissati dalla contrattazione collettiva nazionale, ma tale principio non esclude il controllo di compatibilità con il diritto europeo
Codice civile, artt. 1362-1364
Richiamati dal MIUR nel motivo di ricorso per questioni interpretative/contrattuali; la Corte però ha circoscritto la valutazione al rapporto tra normativa collettiva e diritto europeo
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda possibile discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato va prioritariamente valutata la disciplina eurounitaria: se sussiste contrasto la norma interna può essere disapplicata e il diritto UE applicato direttamente
- Il procedimento speciale ex art. 64 d.lgs.165/2001 è di natura eccezionale e può essere utilizzato solo per questioni che attengano effettivamente all'efficacia, validità o interpretazione del contratto collettivo nel quadro del diritto interno; non è il canale corretto per dirimere questioni che richiedono l'applicazione diretta del diritto UE
- Per giustificare una differenza di trattamento tra contratti a termine e indeterminati sono necessari elementi precisi, concreti, oggettivi e trasparenti: o la non comparabilità delle funzioni o una legittima finalità di politica sociale debitamente dimostrata
- Se si contesta una clausola contrattuale sulla base di diritto europeo, il giudice deve procedere tramite ordinario giudizio di merito (con eventuale disapplicazione della norma nazionale) e non mediante il semplice accertamento pregiudiziale ex art. 64
- In situazioni analoghe è opportuno che la parte che invoca la legittimità della disparità documenti puntualmente le ragioni oggettive e la necessità proporzionale della misura (es. piano di assunzioni, vincoli finanziari) per superare la presunzione di discriminazione
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