Sentenza n. 11940/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 18 febbraio 2026, trasmessa a mezzo p.e.c. sotto la stessa data; e l’accertamento del diritto di accesso (nella forma della presa visione e dell’estrazione di copia), ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai documenti dell’appalto indicati nell’istanza datata 18 febbraio 2026, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 18 febbraio 2026 relativa a documenti di un appalto ferroviario
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, la presa visione e l'estrazione di copia di documenti relativi all'appalto per i lavori di completamento delle opere civili della tratta Spoleto-Campello della linea Orte-Falconara. RFI non ha riscontrato l'istanza entro il termine di trenta giorni, determinando il silenzio-rigetto. Nel corso del giudizio RFI ha individuato i controinteressati e ha successivamente consentito l'accesso alla documentazione. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione di merito, chiedendo tuttavia la condanna di RFI alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del tardivo riscontro e dell'apertura tardiva del contraddittorio con i controinteressati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il rilascio della documentazione richiesta nelle more del giudizio ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato e ha reso inutile la prosecuzione del processo. Ha escluso la necessità di una decisione di merito sul diritto di accesso, poiché la cessazione della materia del contendere definisce il giudizio quando una successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva. Le spese sono state poste a carico di RFI secondo il criterio della soccombenza, poiché il contraddittorio con i controinteressati è stato avviato dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto per il riscontro dell'istanza di accesso. RFI è stata condannata a rifondere euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
presa visione e dell’estrazione di copia
Disciplina la tutela del diritto di accesso e il termine per il riscontro dell'istanza; il mancato riscontro nel termine determina il silenzio-rigetto impugnabile.
art. 24 l. 241/1990
Richiamato indirettamente dal riferimento ai controinteressati e al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accesso; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, una successiva attività amministrativa soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
- Il rilascio della documentazione richiesta nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-rigetto sull'accesso determina la cessazione della materia del contendere, anziché l'accertamento nel merito del diritto di accesso, se l'interesse ostensivo è stato integralmente soddisfatto.
- Ai fini della regolazione delle spese, l'amministrazione può essere considerata soccombente quando abbia avviato il contraddittorio con i controinteressati soltanto dopo la scadenza del termine legale di trenta giorni per riscontrare l'istanza di accesso.
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