Cassazione Penale, Sentenza n. 47353/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione di due immobili per mancata sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive della misura. Le ricorrenti contestano: l'errata interpretazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al procedimento penale (rilevando che il GUP di Bolzano aveva disposto la restituzione dei beni), l'insussistenza della pericolosità sociale e dell'abitualità delle condotte (distanziate nel tempo e limitate per MA a fatti successivi al 2012), la mancanza di prova della diretta derivazione dei profitti illeciti dall'attività di sfruttamento della prostituzione e la carenza di correlazione temporale tra incremento patrimoniale e condotte illecite (con riferimento a rimesse dall'estero e asserita lecita provenienza dei fondi impiegati per l'acquisto degli immobili nel 2011).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero riproposizioni generiche e meramente alternative di fatti già valutati in sede di merito, non consentiti in Cassazione. È stato affermato il principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale e l'irrilevanza, ai fini della prevenzione, della restituzione disposta nel procedimento penale. La corte ha inoltre confermato che non è richiesta la prova della diretta derivazione degli specifici beni dal reato per adottare la confisca di prevenzione, e ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito circa l'ingente introito e la fittizia intestazione dei beni. Per l'inammissibilità, le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b) ; art. 4 ; artt. 10 e 27
Art. 1 lett. b) e art. 4: fondamento per la misura di prevenzione sulla base della pericolosità sociale e dell'abitualità di condotte delinquenziali; artt. 10 e 27: limitano i motivi consentiti in Cassazione nel giudizio di prevenzione, escludendo revisione estesa della motivazione di merito e censure di adeguatezza non configurabili come questioni di diritto.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; in questo caso la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la mancata prova di elementi esimenti comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza di legittimità (segnalate nella sentenza)
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016 (Pandico); Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 (Trubchaninova); Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015 (Cincinnato); Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Confermano l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al penale, l'irrilevanza del divieto del bis in idem tra penale e prevenzione, la possibilità di confisca anche per beni fittiziamente intestati e che la mera emersione di rimesse dall'estero senza causale non giustifica la provenienza lecita.
Massime di principio
- Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: decisioni penali (anche su sequestro/restauro o restituzione) non impediscono automaticamente la confisca di prevenzione.
- In Cassazione, i ricorsi devono sollevare questioni di diritto ben circostanziate; argomentazioni meramente alternative, generiche o riproposizioni di fatto già valutati sono inammissibili.
- Per la confisca di prevenzione non è necessaria la prova della diretta correlazione tra singolo bene e singolo reato: è sufficiente l'accertamento della pericolosità sociale, dell'abitualità di condotte illecite e dell'ingiustificato incremento patrimoniale, anche quando i beni siano fittiziamente intestati a terzi.
- La mera indicazione di rimesse dall'estero non prova la lecita provenienza dei fondi senza causale e documentazione probatoria; l'evasione fiscale indicata come causale non giustifica la provenienza lecita.
- Chi impugna misure di prevenzione deve confrontarsi esplicitamente con le motivazioni indicate nel provvedimento impugnato e dimostrare errori di diritto (non solo chiedere letture alternative dei fatti).
- In caso di ricorso inammissibile è possibile la condanna alle spese e, in assenza di elementi esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi degli strumenti processuali applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47184/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47185/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47187/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47188/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →