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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47353/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione di due immobili per mancata sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive della misura. Le ricorrenti contestano: l'errata interpretazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al procedimento penale (rilevando che il GUP di Bolzano aveva disposto la restituzione dei beni), l'insussistenza della pericolosità sociale e dell'abitualità delle condotte (distanziate nel tempo e limitate per MA a fatti successivi al 2012), la mancanza di prova della diretta derivazione dei profitti illeciti dall'attività di sfruttamento della prostituzione e la carenza di correlazione temporale tra incremento patrimoniale e condotte illecite (con riferimento a rimesse dall'estero e asserita lecita provenienza dei fondi impiegati per l'acquisto degli immobili nel 2011).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero riproposizioni generiche e meramente alternative di fatti già valutati in sede di merito, non consentiti in Cassazione. È stato affermato il principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale e l'irrilevanza, ai fini della prevenzione, della restituzione disposta nel procedimento penale. La corte ha inoltre confermato che non è richiesta la prova della diretta derivazione degli specifici beni dal reato per adottare la confisca di prevenzione, e ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito circa l'ingente introito e la fittizia intestazione dei beni. Per l'inammissibilità, le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b) ; art. 4 ; artt. 10 e 27

    Art. 1 lett. b) e art. 4: fondamento per la misura di prevenzione sulla base della pericolosità sociale e dell'abitualità di condotte delinquenziali; artt. 10 e 27: limitano i motivi consentiti in Cassazione nel giudizio di prevenzione, escludendo revisione estesa della motivazione di merito e censure di adeguatezza non configurabili come questioni di diritto.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; in questo caso la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la mancata prova di elementi esimenti comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza di legittimità (segnalate nella sentenza)

    Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016 (Pandico); Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 (Trubchaninova); Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015 (Cincinnato); Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Confermano l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al penale, l'irrilevanza del divieto del bis in idem tra penale e prevenzione, la possibilità di confisca anche per beni fittiziamente intestati e che la mera emersione di rimesse dall'estero senza causale non giustifica la provenienza lecita.

Massime di principio

  • Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: decisioni penali (anche su sequestro/restauro o restituzione) non impediscono automaticamente la confisca di prevenzione.
  • In Cassazione, i ricorsi devono sollevare questioni di diritto ben circostanziate; argomentazioni meramente alternative, generiche o riproposizioni di fatto già valutati sono inammissibili.
  • Per la confisca di prevenzione non è necessaria la prova della diretta correlazione tra singolo bene e singolo reato: è sufficiente l'accertamento della pericolosità sociale, dell'abitualità di condotte illecite e dell'ingiustificato incremento patrimoniale, anche quando i beni siano fittiziamente intestati a terzi.
  • La mera indicazione di rimesse dall'estero non prova la lecita provenienza dei fondi senza causale e documentazione probatoria; l'evasione fiscale indicata come causale non giustifica la provenienza lecita.
  • Chi impugna misure di prevenzione deve confrontarsi esplicitamente con le motivazioni indicate nel provvedimento impugnato e dimostrare errori di diritto (non solo chiedere letture alternative dei fatti).
  • In caso di ricorso inammissibile è possibile la condanna alle spese e, in assenza di elementi esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi degli strumenti processuali applicabili.

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