Ordinanza n. 529/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/vdm/221 del 13.10.2025, notificato in data 12.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede interinale, ha rappresentato di avere reperito, nelle more della definizione del procedimento, un'ulteriore occasione lavorativa presso una pasticceria, con rapporto documentato da buste paga risalenti al settembre 2024 e quindi anteriori all'adozione del provvedimento impugnato, mentre il modello Unilav risultava successivo, del 22 luglio 2025. Il ricorso ha posto in rilievo l'inerzia dell'Amministrazione protrattasi per diversi mesi e la conseguente irragionevole imputazione al ricorrente dell'alea del decorso del tempo, nonché la necessità di valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione, anche alla luce della circolare del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2020 n. 4623.
La decisione
Il TAR, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela richiesta e ha sospeso l'efficacia del decreto di rigetto. Il Collegio ha valorizzato il reperimento di un rapporto lavorativo ulteriore, documentato da buste paga decorrenti dal settembre 2024 e anteriore all'atto impugnato; ha rilevato che l'inerzia dell'Autorità per diversi mesi aveva irragionevolmente trasferito sul ricorrente l'alea del decorso del tempo; ha inoltre ritenuto che tali circostanze avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a valutare il rilascio di un titolo con diverso datore di lavoro o per attesa occupazione, anche in conformità alle indicazioni della circolare ministeriale del 17 novembre 2020 n. 4623. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda e la concessione della tutela cautelare incidentale.
circolare Ministero dell'Interno 17 novembre 2020 n. 4623
Richiamata quale indirizzo amministrativo rilevante per la valutazione del rilascio di un titolo di soggiorno con diverso datore di lavoro o per attesa occupazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa al diniego di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il giudice può valorizzare l'effettiva instaurazione di un'ulteriore attività lavorativa, documentata da elementi anteriori al provvedimento impugnato, quale circostanza rilevante per la verifica sommaria della legittimità del diniego.
- Quando il procedimento amministrativo si protrae per diversi mesi per inerzia dell'Amministrazione, non è ragionevole imputare automaticamente allo straniero l'alea derivante dal decorso del tempo, soprattutto se nel frattempo egli ha reperito un'attività lavorativa regolare.
- In presenza di una nuova occasione lavorativa anteriore al provvedimento di rigetto, l'Amministrazione deve valutare, secondo la disciplina applicabile e gli indirizzi ministeriali richiamati, la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno collegato al diverso datore di lavoro oppure per attesa occupazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 86/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →