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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23432/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)

La controversia

Il proprietario di un immobile ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal fabbricato, asseritamente causati da infiltrazioni d’acqua provenienti da un tombino della rete idrica gestita dalla società convenuta, per la rottura di una valvola di sfogo collocata nel pozzetto vicino all’abitazione. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della società, ritenendola responsabile ex art. 2051 c.c., e aveva escluso la legittimazione passiva del Comune. La corte d’appello ha invece riformato la decisione, reputando non provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha denunciato violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo: che fossero pacifici la fuoriuscita d’acqua e l’intervento manutentivo della società; che la corte territoriale avesse invertito o mal governato l’onere della prova, pretendendo una prova piena e diretta invece della valutazione probabilistica propria della responsabilità da cose in custodia; che avesse erroneamente svalutato la consulenza tecnica d’ufficio, qualificata come percipiente, e non avesse applicato correttamente il criterio del "più probabile che non"; che avesse preferito una spiegazione alternativa non supportata da adeguati riscontri tecnici; e che avesse trascurato elementi ritenuti decisivi, come la collocazione del pozzetto e la successione temporale tra rottura e danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la sentenza d’appello. Ha ribadito che, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, mentre il custode deve provare il caso fortuito. Ha precisato che il nesso causale nel processo civile va accertato secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del "più probabile che non", e che una mera plausibilità dell’ipotesi causale non è sufficiente. Nel caso concreto la corte territoriale aveva esaminato le risultanze istruttorie, compresa la consulenza tecnica, e aveva ritenuto che la derivazione delle infiltrazioni dalla perdita del pozzetto non raggiungesse la soglia della maggiore probabilità logica, valorizzando anche la possibilità di spiegazioni alternative. La censura del ricorrente, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. È stata inoltre esclusa la violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché l’ammissione dell’intervento manutentivo non equivale ad ammissione del nesso causale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Nella responsabilità da cosa in custodia il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa ed evento dannoso; al custode spetta la prova del caso fortuito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che l’onere di provare l’efficienza causale della cosa grava sull’attore-danneggiato; non vi è inversione dell’onere probatorio se il giudice richiede tale dimostrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione dell’intervento manutentivo non comporta ammissione del nesso causale tra il fatto e il danno; il giudice deve comunque verificare la prova del rapporto eziologico.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio non sono ammissibili in cassazione, salvo i limiti dei vizi denunciabili nei termini consentiti dalla norma.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta del danneggiato può rilevare sia come concorso colposo sia, se dotata di efficienza causale esclusiva, come fattore idoneo a interrompere il nesso causale.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve sempre dimostrare che la cosa abbia avuto concreta efficienza causale nella produzione del danno; la natura oggettiva della responsabilità non elimina tale onere probatorio.
  • Il nesso causale nel processo civile si accerta secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del "più probabile che non": non basta una semplice possibilità o plausibilità dell’ipotesi causale allegata.
  • Se il giudice di merito, valutando complessivamente le prove, ritiene che l’ipotesi del danneggiato non abbia probabilità logica superiore alle ipotesi alternative, non viola gli artt. 2051 e 2697 c.c., ma compie un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti consentiti.
  • La mera non contestazione di un fatto secondario, come un intervento manutentivo, non equivale automaticamente a prova o ammissione del nesso eziologico tra la cosa e il danno.
  • La condotta del danneggiato può assumere rilievo non solo ai fini del concorso di colpa, ma anche come causa esclusiva idonea a escludere il nesso causale con la cosa custodita.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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