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Sentenza

Sentenza n. 1102/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministero dell''Interno -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno che aveva dichiarato nullo, per omessa sottoscrizione, il ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, nonché diniego di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale e del diniego di accesso agli atti richiesti alla Prefettura. Ha contestato, anzitutto, la dichiarazione di nullità del ricorso gerarchico per omessa sottoscrizione, richiamando la disciplina della sottoscrizione dei provvedimenti amministrativi. Ha inoltre dedotto l'omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo al divieto di detenzione delle armi. Ha contestato, infine, l'idoneità dei fatti valorizzati dall'amministrazione a fondare il giudizio di inaffidabilità: l'insussistenza o l'infondatezza di alcune contestazioni penali, l'estinzione per remissione della querela del procedimento per minaccia e il precedente rinnovo del porto di fucile. Quanto alla domanda di accesso, ha censurato il mancato rilascio della documentazione richiesta con comunicazioni del 7 e del 30 novembre 2023.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda di annullamento. Ha ritenuto corretta la dichiarazione di nullità del ricorso gerarchico non sottoscritto, poiché l'omessa sottoscrizione del ricorso integra una nullità assoluta e insanabile e il ricorso gerarchico del privato non è un provvedimento amministrativo. Ha comunque esaminato le ulteriori censure in applicazione del principio dell'assorbimento, secondo cui il giudizio sull'atto conclusivo del ricorso gerarchico può estendersi ai motivi dedotti contro il provvedimento originario. Ha escluso la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, ritenendo giustificata l'omissione della comunicazione di avvio dalle esigenze di celerità connesse alla tutela della sicurezza pubblica. Ha ritenuto legittimo il divieto di detenzione delle armi: il giudizio sull'affidabilità del soggetto è espressione di discrezionalità amministrativa e può essere sindacato solo in presenza di illogicità o irragionevolezza manifesta; non è necessario un accertamento penale definitivo dei fatti, essendo sufficiente una valutazione autonoma dell'amministrazione fondata anche su elementi indiziari, purché complessivamente idonei a far dubitare dell'affidabilità nell'uso delle armi. Nel caso concreto, le denunce e contestazioni relative all'omessa custodia delle armi, all'inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare, alla minaccia, alla truffa, alla circonvenzione di incapaci e all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose sono state ritenute un compendio ragionevolmente valutato e adeguatamente motivato. Il precedente rilascio o rinnovo del porto d'armi non impedisce il successivo riesame, ove emergano o siano rivalutate circostanze ostative. La domanda relativa all'accesso è stata invece dichiarata irricevibile: il ricorso è stato notificato il 27 dicembre 2023 e depositato il 25 gennaio 2024, oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto per l'actio ad exhibendum. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite per euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando esigenze di celerità, connesse nel caso concreto alla tutela della sicurezza pubblica, rendano necessaria l'immediata adozione del divieto di detenzione delle armi.

  • art. 11 R.D. n. 773/1931

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    L'autorità può revocare l'autorizzazione quando vengano meno le condizioni richieste o emergano circostanze che avrebbero giustificato il diniego originario.

  • art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, …, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Il Prefetto dispone di un potere preventivo e ampiamente discrezionale di vietare la detenzione delle armi quando il soggetto non offra sufficiente affidamento sul loro corretto utilizzo.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Nel rito camerale accelerato previsto per le controversie in materia di accesso, il termine processuale applicabile è dimezzato secondo il combinato disposto richiamato dal giudice.

  • art. 116 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'azione contro il diniego di accesso è soggetta al rito speciale e al termine dimezzato di deposito applicabile all'actio ad exhibendum.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il termine di deposito del ricorso in materia di accesso decorre dalla notificazione del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il ricorso è irricevibile quando il deposito è effettuato oltre il termine processuale previsto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile declaratoria di irricevibilità della domanda di accesso.

Massime di principio

  • L'omessa sottoscrizione del ricorso gerarchico proposto dal privato determina nullità assoluta e insanabile, poiché il ricorso gerarchico non è un provvedimento amministrativo soggetto a una diversa disciplina formale.
  • Il giudizio sull'affidabilità del detentore di armi costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa preventiva: non richiede l'accertamento definitivo della rilevanza penale dei fatti, potendo fondarsi anche su elementi indiziari e su una valutazione complessiva delle condotte, purché adeguatamente motivata e non illogica o irragionevole.
  • Nel procedimento finalizzato al divieto di detenzione di armi, la comunicazione di avvio può essere omessa quando l'amministrazione motivi concretamente l'esigenza di immediata tutela della sicurezza pubblica e la prevalenza delle ragioni di celerità sul contraddittorio preventivo.
  • Il precedente rilascio o rinnovo del porto d'armi non preclude il successivo riesame dell'affidabilità del titolare, poiché l'amministrazione può rivalutare circostanze sopravvenute o già esistenti che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
  • Nel rito sull'accesso ai documenti, il ricorso deve essere depositato entro il termine dimezzato di quindici giorni decorrente dalla notificazione; il deposito tardivo determina l'irricevibilità della domanda.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAccesso documentalePartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDecadenza e tardività

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