Sentenza n. 2037/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 347/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi dovuti a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 347/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 29 gennaio 2025. La sentenza aveva riconosciuto, per diverse annualità, il diritto dei ricorrenti agli importi spettanti a titolo di carta docente, per somme individuali comprese tra euro 1.500,00 ed euro 3.000,00. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo giudiziale, i ricorrenti hanno notificato e depositato il ricorso per ottemperanza il 24 settembre 2025. Nel febbraio 2026, dopo la proposizione del ricorso, hanno ricevuto l'accredito degli importi e hanno dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'intervenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa dedotta determina la cessazione della materia del contendere.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del titolo dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché la necessità del giudizio è stata determinata dall'inadempimento amministrativo precedente.
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