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Sentenza

Sentenza n. 2037/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 347/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi dovuti a titolo di carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 347/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 29 gennaio 2025. La sentenza aveva riconosciuto, per diverse annualità, il diritto dei ricorrenti agli importi spettanti a titolo di carta docente, per somme individuali comprese tra euro 1.500,00 ed euro 3.000,00. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo giudiziale, i ricorrenti hanno notificato e depositato il ricorso per ottemperanza il 24 settembre 2025. Nel febbraio 2026, dopo la proposizione del ricorso, hanno ricevuto l'accredito degli importi e hanno dichiarato cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'intervenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa dedotta determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del titolo dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché la necessità del giudizio è stata determinata dall'inadempimento amministrativo precedente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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