Cassazione Penale, Sentenza n. 6001/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., relativo a somme di denaro connesse alla contestazione provvisoria ex art. 2 d.lgs. 74/2000. Si contesta di essere amministratore di fatto della cooperativa Zerozero s.r.l., che avrebbe indicato elementi passivi inesistenti nella dichiarazione IVA 2017 e utilizzato il credito IVA fittizio per compensare debiti previdenziali e assistenziali per oltre 270.000 euro. Il ricorrente propone due motivi: 1) insufficiente "fumus" della responsabilità penale e mancata prova che egli fosse consapevole delle operazioni della Zerozero o amministratore di fatto (si richiama la natura autonoma delle imprese aderenti al "contratto di rete", l'assenza di disponibilità di conti correnti e di atti gestori); 2) assenza del periculum in mora, in quanto il contratto di rete è stato risolto, le somme risultano incapienti e non vi sarebbe rischio concreto di dispersione del denaro.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte osserva che molte doglianze attengono alla motivazione del provvedimento di merito e non configurano violazione di legge rimessa a Cassazione in materia cautelare reale (art. 324 c.p.p.). Tuttavia la Corte rileva che il giudice del riesame aveva fornito una motivazione puntuale e coerente, richiamando indizi specifici della fittizietà di parte delle fatture e del ruolo effettivo del Pavia (assenza di sede operativa della Zerozero, irreperibilità del rappresentante legale, mancata tenuta di documentazione contabile, incoerenze nello "spesometro", utilizzo di fatture emesse da società con oggetti sociali estranei, gestione diretta dei rapporti di lavoro da parte del Pavia, temporalità e strumentalità della società retista). Sul secondo motivo la Corte conferma che il periculum in mora va valutato oggettivamente e richiede una prognosi concreta: il Tribunale ha adeguatamente motivato il rischio di dispersione sulla base della marcata fraudolenza e della propensione dell'indagato ad usare moduli fittizi per ottenere utilità indebite; la risoluzione del contratto di rete non elimina il rischio. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il provvedimento deve essere motivato anche sul periculum in mora e sulla futura configurabilità della confisca
art. 2 d.lgs. 74/2000
Riferimento alla disposizione che disciplina le fattispecie di reato tributarie oggetto della contestazione provvisoria (utilizzo di elementi passivi inesistenti e compensazioni indebite)
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca: il sequestro preventivo è funzionale alla successiva confisca per equivalente ove accertata la illiceità del profitto
art. 324 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione in materia cautelare reale alle sole questioni di violazione di legge, escludendo la rinnovazione del giudizio di merito
art. 125 cod. proc. pen.
Imponendo l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, rileva nella valutazione della completezza e non apparente motivazione del provvedimento impugnato
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede i motivi di impugnazione in Cassazione (richiamato rispetto alla possibilità di censurare la motivazione solo con i mezzi e motivi ammessi)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, incluse le spese e il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudizio di Cassazione è limitato alle violazioni di legge: non è la sede per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto o la logica motivazionale del giudice di merito salvo che vi sia una completa assenza di motivazione o una motivazione meramente apparente.
- Per contestare efficacemente un sequestro cautelare in sede di legittimità, il ricorrente deve evidenziare specifiche e concrete violazioni di norme procedurali o l'assenza assoluta dei minimi requisiti motivazionali del provvedimento; mere critiche sulla valutazione degli indizi non sono ammissibili.
- Il "fumus commissi delicti" nella forma cautelare richiede che il giudice del merito abbia esaminato e riportato elementi indiziari specifici e collegati al reato: per opporsi con successo occorre dimostrare l'assenza di tali elementi o l'esistenza di elementi di fatto sopravvenuti che escludano la rilevanza degli indizi.
- Il periculum in mora va valutato oggettivamente e con prognosi concreta: per far cadere la misura è utile documentare l'impossibilità materiale o giuridica di disperdere i beni (es. vincoli bancari, insufficienza dei fondi, misure conservative già esistenti) o dimostrare l'assenza di correlazione tra i beni sequestrati e la condotta delittuosa.
- Quando il sequestro è fondato su una presunta strumentalità di società di comodo o di "società retiste", è importante confutare nei fatti gli elementi che il giudice ha ritenuto indiziari (es. sede operativa inesistente, irreperibilità dei rappresentanti, mancata tenuta di contabilità, incoerenze nelle scritture fiscali, ruolo effettivo nella gestione del personale), offrendo prove documentali contrarie e ricostruzioni alternative coerenti.
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