Cassazione Penale, Ordinanza n. 02628/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per tentato furto aggravato e per il porto di arma comune da sparo/arma da guerra o clandestina, con riconosciuta continuazione e già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, fissandola in mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa. Con ricorso per cassazione la difesa ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza di motivazione, assumendo che il giudice di merito non avrebbe considerato l'inesistenza del pericolo cagionato alla persona offesa e non avrebbe valorizzato adeguatamente il corretto comportamento processuale dell'imputato. È stata depositata memoria con richiamo alle difese già svolte in appello e ribadita la fondatezza delle censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e meramente assertivo. Ha rilevato che le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione di merito di aspetti rientranti nella discrezionalità del giudice, il quale aveva esercitato tale potere in modo congruo, logico e coerente con il principio per cui, nella determinazione della pena, non è necessario prendere in esame tutti i parametri dell'art. 133 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura di legittimità sulla motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in doglianze generiche e assertive.
art. 133 c.p.
Nella determinazione della pena il giudice non è tenuto a esaminare necessariamente tutti i parametri previsti dalla norma, se la motivazione è comunque congrua e logica.
artt. 56, 625, 625 n. 2 c.p.
Richiamati come base della condanna già definita in sede di rinvio, con riferimento al tentativo e alle aggravanti del furto.
art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
Norma richiamata nel titolo di reato oggetto della precedente decisione di merito, insieme alle altre contestazioni.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità non esente da colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formule generiche o assertive e non indica specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La censura sulla motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito su elementi già esaminati dal giudice di appello o di rinvio.
- In tema di dosimetria della pena, la motivazione è sufficiente quando il giudice dia conto in modo congruo e logico degli elementi ritenuti rilevanti, senza dover necessariamente menzionare uno per uno tutti i criteri dell'art. 133 c.p.
- La mancata considerazione di singoli dati favorevoli invocati dalla difesa non integra di per sé vizio di motivazione se la decisione complessivamente risulta coerente e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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