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Ordinanza

Ordinanza n. 3017/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 2260/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro il 27/05/2024.

Giustizia amministrativa202503929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2260/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2260/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, emessa il 27 maggio 2024. Unitamente al ricorso è stata depositata la certificazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza, ma tale certificazione non recava l'attestazione di conformità richiesta dalla disciplina sul deposito telematico e sulle copie informatiche. Il TAR ha rilevato, pertanto, la non conformità della documentazione prodotta rispetto all'art. 114, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza nel merito. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza deve essere depositato in copia autentica, con l'eventuale prova del passaggio in giudicato. Poiché la certificazione del passaggio in giudicato non era munita dell'attestazione di conformità prevista dal combinato disposto degli artt. 136, comma 2-ter, c.p.a., 23-bis, comma 2, e 22, comma 2, del CAD, il Collegio ha ordinato alla parte ricorrente di regolarizzarla entro il termine perentorio di dieci giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    unitamente al ricorso per ottemperanza è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare il provvedimento presupposto in copia autentica e, ove occorra, la prova del suo passaggio in giudicato.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento

    Il deposito telematico di copie informatiche di atti processuali, provvedimenti o documenti analogici richiede l'attestazione di conformità secondo le modalità previste dal CAD; il difensore che la compie assume la veste di pubblico ufficiale.

  • art. 23-bis, comma 2, d.lgs. 82/2005 (CAD)

    Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale

    La copia informatica del documento informatico acquista efficacia probatoria dell'originale quando la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato oppure non è espressamente disconosciuta.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 (CAD)

    Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato

    La copia per immagine di un documento analogico deve essere munita dell'attestazione di conformità resa da un pubblico ufficiale autorizzato per avere la stessa efficacia probatoria dell'originale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del provvedimento presupposto deve essere depositata in copia autentica secondo le forme richieste dalla disciplina processuale e dal CAD.
  • Quando la certificazione del passaggio in giudicato è depositata telematicamente senza la prescritta attestazione di conformità, essa non integra validamente il requisito documentale previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.
  • La carenza formale dell'attestazione di conformità della certificazione del passaggio in giudicato può essere regolarizzata dal ricorrente entro un termine perentorio assegnato dal giudice, con rinvio della trattazione della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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