Cassazione Penale, Sentenza n. 30363/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, riqualificando i fatti come reato ex art. 319‑quater c.p., aveva annullato la misura degli arresti domiciliari applicata dal GIP a Fabio Sorrento per il delitto in concorso di tentata concussione in danno di Emanuele Sburlino e Antonio Zucchini. Il ricorso denunciava, in sintesi: 1) errata applicazione dell'art. 319‑quater c.p. e violazione di legge per la riqualificazione del fatto, sostenendo che la fattispecie si collocasse nella zona al confine tra concussione (art. 317 o 319 a seconda della qualificazione) e induzione indebita; 2) violazione di legge in relazione all'art. 117 c.p. circa la configurabilità del concorso esterno degli indagati Sorrento e D'Antonio; 3) vizio di valutazione della credibilità delle persone offese e applicazione erronea delle regole di cui all'art. 192 c.p.p. nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per tardività. Il ricorso era stato depositato il giorno di scadenza (2 maggio 2022) alle ore 13:40, oltre l'orario di apertura al pubblico della cancelleria (ore 8:30-12:30), come attestato dalla certificazione dell'ufficio. La Corte ha ritenuto applicabile all'atto del Pubblico Ministero l'art. 172, comma 6, c.p.p., e ha escluso che la presenza di personale in servizio o un deposito fisico oltre l'orario abbia rilevanza esterna. Ha inoltre precisato che la tardività non risulta sanata dall'invio via PEC. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali sollevate dal ricorrente e ha pronunciato l'inammissibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 172, comma 6, cod. proc. pen.
art. 172, comma 6, cod. proc. pen.
Il termine per depositare atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto quando l'ufficio è chiuso al pubblico; l'orario di servizio del personale non rileva esternamente. La tardività rispetto all'orario di apertura al pubblico rende inammissibile l'atto; l'invio via PEC non sana la tardività del deposito fisico nell'ufficio.
art. 319‑quater c.p.
La norma è stata richiamata in relazione alla riqualificazione operata dal Tribunale del riesame; tuttavia la Corte di legittimità non ha esaminato la fondatezza della riqualificazione perché il ricorso era inammissibile per tardività.
art. 319 c.p. e art. 317 c.p. (richiamati nel motivo)
Richiamati nel ricorso come possibili fattispecie alternative (concussione/induzione), ma la Corte non ha effettuato valutazioni interpretative definitive in quanto ha pronunciato sull'inammissibilità procedurale.
art. 117 c.p.
Richiamato nel motivo relativo alla configurabilità del concorso esterno; non è stato però esaminato nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al criterio di valutazione della attendibilità delle dichiarazioni; la Corte non ha deciso sul punto perché il ricorso è stato dichiarato tardivo.
art. 33 legge fallimentare
Citato nella ricostruzione fattuale (redazione di relazione ex art. 33 L. fall.); la rilevanza probatoria della relazione e della sottrazione di documenti è stata discussa dal Tribunale del riesame, ma non valutata dalla Corte di legittimità per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il termine per il deposito di atti in cancelleria si considera perentoriamente scaduto al momento della chiusura al pubblico stabilita dall'ufficio: occorre depositare gli atti prima dell'orario di chiusura indicato.
- La presentazione dell'atto oltre l'orario di apertura al pubblico, anche nel giorno di scadenza del termine, comporta l'inammissibilità, a nulla rilevando la mera presenza di personale in servizio.
- L'invio via PEC non sana automaticamente un deposito fisico effettuato oltre il termine di chiusura al pubblico; non bisogna fare affidamento sulla PEC per supplire a un deposito tardivo in cancelleria.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali (es. tardività), il giudice di legittimità non entrerà nel merito delle questioni sostanziali contestate (riqualificazione, valutazione delle prove, qualificazione giuridica).
- Per evitare problemi di ammissibilità è opportuno produrre e conservare ricevute o certificazioni dell'orario e modalità di deposito e, se possibile, anticipare il deposito nelle ore utili del giorno precedente o utilizzare modalità compatibili con i termini pubblicati dall'ufficio giudiziario.
- Le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto (es. distinzione tra concussione e altre fattispecie) e sulla credibilità delle fonti vanno svolte con argomentazioni e prove nel merito solo dopo aver assicurato la regolarità procedurale dell'impugnazione.
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