Cassazione Penale, Ordinanza n. 21486/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Nel procedimento originario la Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado solo ai fini civili, accogliendo l'appello di due parti civili contro gli imputati e condannando questi ultimi al risarcimento del danno anche in loro favore. Una parte civile, il cui ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile, ha poi chiesto la correzione di un preteso errore materiale della sentenza di legittimità, lamentando che la Corte non avesse disposto la rifusione delle spese in favore di una delle altre parti civili, nonostante l'inammissibilità del ricorso. La richiesta sosteneva che la mancata statuizione sulle spese fosse un'omissione accessoria e consequenziale, emendabile ex art. 130 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che non ricorresse un errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., perché la mancata statuizione sulle spese non derivava da una mera svista su una pronuncia accessoria obbligatoria, ma dalla struttura e dalle ragioni decisorie della declaratoria di inammissibilità del ricorso, fondata sul difetto di legittimazione della ricorrente. Ha inoltre escluso la condanna dell'istante alle spese processuali, osservando che il mezzo azionato non è un rimedio impugnatorio e che quindi non si applica il principio di causalità e soccombenza di cui agli artt. 616 e 541 c.p.p.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
La correzione dell'errore materiale è ammessa solo per sviste che abbiano determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale, agevolmente determinabile sulla base della decisione principale; non è utilizzabile per correggere valutazioni o omissioni non meramente materiali.
art. 616 c.p.p.
È richiamato per escluderne l'applicazione al procedimento di correzione, poiché il mezzo azionato non è un rimedio impugnatorio.
art. 541 c.p.p.
È richiamato, insieme all'art. 616 c.p.p., quale espressione del principio di causalità e soccombenza, ritenuto non applicabile all'istanza di correzione.
art. 91 c.p.c.
È evocato solo per escludere che il principio generale di causalità e soccombenza possa estendersi al mezzo di correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è utilizzabile solo quando la Corte sia incorsa in una svista meramente materiale, tale da aver omesso una statuizione accessoria, obbligatoria e immediatamente desumibile dalla decisione principale.
- Non è emendabile con il rimedio della correzione ciò che implichi una rivalutazione del contenuto decisorio o un possibile errore valutativo del giudice.
- La mancata pronuncia sulle spese può essere corretta solo se si tratta di conseguenza automatica e necessitata della decisione già resa; se invece la statuizione non è agevolmente ricostruibile come accessoria e consequenziale, non vi è errore materiale.
- L'istanza di correzione dell'errore materiale non ha natura di impugnazione e non comporta, di regola, l'applicazione del regime delle spese fondato su causalità e soccombenza previsto per i rimedi impugnatori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →