Cassazione Penale, Sentenza n. 29201/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato indicato nella sentenza (art. 374-bis c.p.) commesso il 28/05/2016 a Falconara Marittima. L'accusa ha contestato che, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il ricorrente aveva chiesto la modifica delle prescrizioni prospettando falsamente, tramite il proprio difensore, di avere un rapporto di lavoro con la ditta "Consorzio Er Italia", azienda risultata inesistente o non operativa nel luogo indicato. In appello il ricorrente deduceva: inutilizzabilità e travisamento delle dichiarazioni del teste Gilberto Vicari; difetto di motivazione sull'accertamento della non operatività della ditta; difetto di motivazione in ordine all'effettività del rapporto di lavoro al momento della domanda al Tribunale; violazione dell'art. 99 c.p. per mancata dichiarazione della recidiva semplice; e carenze motivazionali sull'applicazione della recidiva e sulla commisurazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili, o infondati, i primi quattro motivi relativi alla valutazione delle prove e della testimonianza di Vicari, ritenendo che la testimonianza fosse stata raccolta in dibattimento e che la diversa lettura proposta dalla difesa costituisse mera alternativa ermeneutica non sufficiente a sovvertire l'accertamento. Ha inoltre ritenuto che il motivo relativo alla commisurazione della pena fosse di merito e non idoneo a riformare la sentenza. Tuttavia il quinto motivo è stato ritenuto fondato: le prime tre condanne riportate dal ricorrente erano per reati commessi prima dell'irrevocabilità della prima condanna, pertanto al momento della consumazione del reato in esame il ricorrente non poteva essere considerato recidivo. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva, escludendo la recidiva e rideterminando la pena in un anno di reclusione (in luogo di anni uno e mesi otto). Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 374-bis cod. pen.
art. 374-bis cod. pen. menzionato nella sentenza
La norma è stata invocata come titolo di reato per cui il ricorrente è stato condannato in quanto avrebbe fornito false dichiarazioni sul rapporto di lavoro al fine di ottenere modifiche delle prescrizioni della sorveglianza speciale
art. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen. menzionato nella sentenza
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la recidiva può essere rilevata solo quando le condanne pregresse sono irrevocabili al momento del fatto; condanne per reati commessi anteriormente all'irrevocabilità della prima condanna non possono fondare lo status di recidiva
Massime di principio
- Le valutazioni sulla credibilità dei testimoni rese in dibattimento sono riservate al giudice di merito: l'appello che offre una diversa lettura delle stesse deve dimostrare un concreto vizio logico o probatorio per ottenere riforma, non è sufficiente una mera alternativa interpretativa
- La prova della fittizietà di un rapporto di lavoro o della non operatività di una ditta può essere raggiunta anche con la deposizione di un singolo teste e con accertamenti che dimostrino la chiusura o l'inesistenza della sede indicata, se il giudice ritiene la prova complessivamente convincente
- La recidiva richiede che le condanne pregresse siano divenute irrevocabili al momento della commissione del reato successivo: per verificare la recidiva è necessario confrontare le date dei reati e la data di irrevocabilità delle relative sentenze
- In caso di erronea applicazione della recidiva il giudice d'appello deve escluderla e rideterminare la pena eliminando l'aggravante illegittimamente applicata
- I motivi di impugnazione che attengono esclusivamente alla richiesta di una diversa quantificazione della pena sono di solito esaminati come questioni di merito e possono essere dichiarati inammissibili se non adeguatamente motivati o ancorati a vizi di diritto
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