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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 737 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Diritto al contraddittorio - Tributi armonizzati - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento. Nei tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio determina l'invalidità dell'atto soltanto se il contribuente dimostra che, qualora fosse stato instaurato il contraddittorio, l'atto avrebbe avuto un contenuto diverso. In mancanza di tale dimostrazione, viene meno l'interesse concreto al motivo di ricorso e l'atto resta valido.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto impositivo per violazione del diritto al contraddittorio preventivo. In particolare, nell'ambito di una verifica riguardante la corretta applicazione dell'IVA sulle commissioni attive di delega relative a contratti di coassicurazione, non gli era stato notificato il processo verbale di constatazione prima dell'emissione dell'accertamento. La doglianza riguardava quindi l'omessa possibilità di presentare osservazioni e deduzioni prima dell'adozione dell'atto.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati

    L'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo non produce automaticamente la nullità dell'atto impositivo. È necessario verificare se il contribuente abbia fornito elementi idonei a dimostrare che il confronto preventivo avrebbe potuto incidere concretamente sul contenuto dell'accertamento.

  • Disciplina dell'IVA quale tributo armonizzato

    Per l'IVA, il diritto al contraddittorio deriva anche dai principi dell'ordinamento dell'Unione europea, ma la sua violazione rileva solo quando abbia avuto un'incidenza effettiva sulla decisione finale e non in modo meramente astratto o formale.

Massime di principio

  • Nei tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non comporta di per sé la nullità dell'accertamento.
  • Il contribuente deve dimostrare concretamente quali osservazioni, documenti o argomentazioni avrebbe presentato e come questi avrebbero potuto determinare un diverso contenuto dell'atto.
  • La censura sul contraddittorio richiede quindi un interesse concreto e attuale: non è sufficiente lamentare la sola omissione formale del confronto.
  • Per valutare la validità dell'accertamento occorre distinguere tra violazione meramente procedurale e violazione che abbia inciso effettivamente sul risultato dell'attività impositiva.

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