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Sentenza

Sentenza n. 11263/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - n. 4628/2025 del 15/4/2025;

Giustizia amministrativa202602860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 4628/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 4628/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a erogare euro 500,00 per ciascuna delle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00, mediante rilascio della Carta con le modalità previste per il personale docente di ruolo. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 28 aprile 2025; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. Il ricorrente ha chiesto anche, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’inottemperanza ministeriale risultava documentalmente accertata. Il giudice ha ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente per le tre annualità indicate, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso al Ministero e subordinando l’intervento commissariale a richiesta del ricorrente. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute allo stato non necessarie, ferma la possibilità di provvedervi in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudice ordinario quale fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’Amministrazione, nonostante la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, rimanga inadempiente.
  • In presenza di un giudicato che impone all’Amministrazione un’attività vincolata e puntualmente individuata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta del ricorrente e può prevedere un termine ulteriore decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione inottemperante.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: il giudice può ritenerne non sussistenti allo stato i presupposti e riservarne l’eventuale applicazione a una successiva persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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