Cassazione Penale, Sentenza n. 49999/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore avv. Carlo Bianco, ha dedotto un unico motivo di ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., deducendo l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello del 18/10/2022 a uno dei difensori di fiducia (il ricorrente sosteneva di essere stato nominato fiduciario in favore di Bianco mai revocato) e rilevando che il decreto era stato notificato soltanto all'imputato e all'altro codifensore di fiducia, avv. Luigi Scaramuzzino; per tale motivo il difensore eccepiva la nullità assoluta della sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della deduzione della nullità. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la nullità a regime intermedio derivante dall'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia deve essere fatta valere prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado; la regolare citazione di uno dei difensori è condizione sufficiente per ritenere conoscenza acquisita dalla difesa e per sanare il vizio se non viene tempestivamente eccepito; inoltre, anche nella trattazione scritta le nullità potevano essere denunciate per iscritto ai sensi dell'art. 121 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso era formulato richiamando tali lett. come fondamento di doglianza; la Corte non ha però esaminato il merito perché ha ritenuto il motivo tardivo e dunque inammissibile.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 (art. 23-bis D.L. n.137/2020)
La trattazione del ricorso è avvenuta con contraddittorio scritto ai sensi della norma, ma la Corte sottolinea che anche con tale modalità le nullità potevano essere denunciate per iscritto.
art. 121 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la deduzione della nullità può essere effettuata mediante atto scritto ai sensi di questo articolo, pertanto l'eventuale eccezione poteva essere fatta valere anche per iscritto prima della deliberazione della sentenza.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al termine decadenziale per la deduzione delle nullità intermedie: la deduzione deve avvenire entro la deliberazione della sentenza nel medesimo grado.
art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
La regolare citazione di uno dei difensori è considerata idonea a garantire l'esercizio della facoltà di eccepire e, in mancanza di tempestiva contestazione, determina la sanatoria del vizio processuale.
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della ratio delle norme sulle nullità, per evidenziare che lo strumento delle contestazioni tempestive mira a evitare lo svolgimento di attività processuali viziate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna alle spese del procedimento per l'inammissibilità del ricorso e per prevedere la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposta del ricorso.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia costituisce una nullità a regime intermedio: deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado, altrimenti è considerata sanata.
- La regolare citazione di uno dei difensori di fiducia è, di norma, sufficiente a far ritenere acquisita la conoscenza dell'udienza da parte della difesa e consente al collegio difensivo di decidere se comparire o sollevare eccezioni; l'assenza della notificazione a un altro difensore non vale a prescindere a riaprire il termine per la deduzione della nullità.
- Anche in ipotesi di trattazione scritta (art. 23-bis D.L. 137/2020) le nullità intermedie possono e debbono essere denunciate per iscritto prima della deliberazione della sentenza; la trattazione scritta non elimina l'onere temporale di dedurre la nullità.
- La deduzione tardiva di vizi processuali può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito di spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella condotta del ricorrente o del difensore.
- In presenza di più difensori di fiducia, il dovere del difensore regolarmente avvisato è di vigilare e tutelare l'intera posizione processuale: la nozione di 'parte' va interpretata avendo riguardo al collegio difensivo, non al singolo avvocato.
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