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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16465 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva recuperato l'IVA relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006, contestando l'indebito utilizzo del regime del deposito fiscale IVA, ritenendo che l'introduzione delle merci fosse meramente virtuale o comunque effettuata senza le necessarie autorizzazioni. La contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, che la competenza spettasse all'Agenzia delle dogane e non all'Agenzia delle entrate, nonché l'assenza di frode e l'infondatezza del recupero. In Cassazione, l'Agenzia ha denunciato l'omessa pronuncia su un profilo della contestazione e la violazione delle norme sulla competenza dell'amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia e che la questione dell'introduzione virtuale fosse comunque non decisiva ai fini del recupero dell'imposta, poiché l'IVA era stata assolta tramite il meccanismo dell'inversione contabile. Ha invece accolto il secondo motivo: l'IVA intracomunitaria dovuta all'estrazione delle merci da un deposito fiscale IVA, fuori dagli spazi doganali e dopo l'immissione in libera pratica, rientra nella competenza dell'Agenzia delle entrate, non dell'Agenzia delle dogane. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dovrà esaminare nel merito le pretese fiscali e regolare le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70

    L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione

    La norma disciplina l'IVA all'importazione e richiama le disposizioni doganali soprattutto per gli aspetti procedurali e sanzionatori. Non attribuisce in via generale all'Agenzia delle dogane la competenza sull'IVA intracomunitaria riscossa fuori dagli spazi doganali.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 5, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    La disciplina dei depositi fiscali IVA consente il differimento dell'assolvimento dell'imposta fino all'estrazione delle merci e collega tale assolvimento, per il soggetto passivo, al meccanismo dell'inversione contabile. I controlli relativi agli adempimenti IVA e al recupero dell'IVA indebitamente detratta spettano all'Agenzia delle entrate.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 62 e 63

    Le disposizioni delineano una competenza distinta tra Agenzia delle entrate, competente in materia di IVA, e Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente in materia di diritti doganali e fiscalità interna agli scambi internazionali. La distinzione va interpretata in conformità al diritto dell'Unione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 16 e 69

    L'IVA all'importazione è collegata alle aliquote dell'IVA interna, confermando la natura di tributo interno dell'IVA all'importazione, distinto dai dazi doganali.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 34, 36 e 134

    Le norme distinguono tra immissione in libera pratica, immissione in consumo e nazionalizzazione delle merci, prevedendo l'assolvimento anche dell'IVA tra gli altri diritti di confine necessari per l'importazione definitiva.

  • Codice doganale comunitario, regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 4, 79 e 201

    L'obbligazione doganale riguarda i dazi e le tasse di effetto equivalente, ma non comprende l'IVA all'importazione. L'autorità doganale è competente per la normativa doganale; l'IVA può essere riscossa dalla dogana negli spazi doganali per ragioni di economia procedimentale.

  • Corte di giustizia UE, sentenza Equoland, causa C-272/13, 15 luglio 2014

    La sesta direttiva ... osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile

    La violazione formale consistente nell'introduzione virtuale della merce nel deposito IVA non consente, in assenza di frode o elusione, di pretendere un secondo pagamento dell'IVA già regolarizzata mediante inversione contabile, in applicazione del principio di neutralità dell'IVA e del divieto di duplicazione dell'imposta.

  • Art. 3 TFUE

    La materia doganale rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea; le norme interne devono quindi essere interpretate in modo conforme alla disciplina unionale.

Massime di principio

  • La competenza va individuata in base alla natura concreta del tributo e alla fase in cui viene richiesto: l'Agenzia delle dogane è competente per dazi e obbligazioni doganali, mentre l'Agenzia delle entrate è competente per l'IVA intracomunitaria recuperata fuori dagli spazi doganali.
  • Quando le merci sono state immesse in libera pratica ma l'IVA viene assolta successivamente, al momento dell'estrazione da un deposito fiscale IVA tramite inversione contabile, il relativo accertamento e recupero spettano all'Agenzia delle entrate.
  • L'introduzione solo virtuale delle merci nel deposito IVA può costituire una violazione formale, ma, se l'IVA è stata effettivamente assolta tramite inversione contabile e non vi sono frode o elusione, non giustifica un nuovo pagamento della stessa imposta.
  • La neutralità dell'IVA e il divieto di duplicazione impediscono all'amministrazione di recuperare nuovamente l'imposta già regolarizzata, salvo che siano dimostrati evasione, frode o tentata elusione.
  • La distinzione tra immissione in libera pratica e immissione in consumo è determinante: la prima riguarda lo status doganale della merce, mentre la seconda riguarda il suo ingresso effettivo nel circuito economico nazionale e il momento di assolvimento dell'IVA.
  • La regolarità formale del deposito e l'eventuale applicazione di sanzioni sono questioni distinte dal recupero dell'imposta: anche se una violazione formale può essere sanzionabile, non necessariamente consente di richiedere nuovamente l'IVA già assolta.

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