Cassazione Penale, Sentenza n. 870/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Cremona per omissione nell'applicare la pena accessoria obbligatoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nonostante la condanna principale a anni quattro e mesi quattro di reclusione e euro 14.000,00 di multa per reati con riferimento al più grave di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. L'imputato aveva presentato un ricorso personale che, peraltro, è stato rinunciato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo ammissibile anche nel rito speciale perché riguarda una pena accessoria obbligatoria non negoziabile. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che la Corte ha applicato direttamente nella durata di anni cinque. Il ricorso personale dell'imputato è stato dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione (art. 1, comma 54, L. 23 giugno 2017) e per rinuncia; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 500 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Indica il reato più grave dal quale è derivata la condanna principale; la Corte non discute il fatto ma rileva che, in presenza di condanna per reati di cui a tale disposizione, deve essere valutata l'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge.
art. 1, comma 54, L. 23 giugno 2017
"in vigore dal 3 agosto 2017"
Ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; pertanto il ricorso presentato dall'imputato è inammissibile per mancanza di legittimazione e la rinuncia comporta la condanna alle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. 3 n. 30285/19.4.2021; sez. 4 n. 28905/11.6.2019)
sez. 3, n. 30285 del 19/4/2021; sez. 4, n. 28905 del 11/6/2019
Confortano il principio secondo cui, nel rito speciale, l'omissione di una pena accessoria obbligatoria è rilevante e non è neutralizzata dal fatto che la pena accessoria non sia menzionata nell'accordo; la statuizione sulle pene accessorie è non negoziabile tra le parti.
Massime di principio
- Le pene accessorie di natura obbligatoria non possono essere negoziate o omesse nell'accordo tra parti: la loro omissione è vizio correggibile in sede di impugnazione d'ufficio.
- Il ricorso del pubblico ministero è ammissibile anche nel rito speciale quando censura l'omissione di una pena accessoria obbligatoria.
- La Corte di legittimità, se la durata della pena accessoria è determinata per legge, può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e applicare direttamente la pena accessoria omessa.
- I ricorsi personali da parte dell'imputato sono inammissibili dopo la modifica introdotta dall'art. 1, c.54, L. 23/6/2017; la presentazione e/o la rinuncia comportano conseguenze economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende).
- In caso di rinuncia dell'imputato al ricorso, il giudice delle legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare condanne alle spese e somme per la Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa adeguatamente motivata.
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