Sentenza n. 9415/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento: - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, con il quale è stata stabilita la somma da restituire in applicazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6.7.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'allegato A al decreto n. 52 del 14.12.2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, avente ad oggetto “Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”, in particolare nella parte in cui impone alla ricorrente di concorrere all'importo di ripiano determinato; - dell'allegato B al decreto n. 52 del 14.12.2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, ad oggetto “Modalità di versamento – riferimento bancario”; - della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Marche prot. n. 1407128 del 14.11.2022, ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - dell'allegato A alla comunicazione di avvio del procedimento della Regione Marche prot. n. 1407128 del 14.11.2022, ad oggetto “Elenco fornitori”; - della nota della Regione Marche prot. n. 836 del 12.1.2023, avente ad oggetto “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022. ai sensi della Legge 241/1990”; - della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera “Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” n. 708/DG del 21.08.2019 e dell'ASUR n. 466 del 26.08.2019 avente ad oggetto “Decreto Legge 19 giungo 2015, n. 78, articolo 9 ter, “Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci”, commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018.”; - della Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 706 del 14.11.2022 avente ad oggetto “Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, articolo 9 ter, “Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci”, commi 8 e 9 – Ricognizione dispositivi medici 2017 – rettifica allegato determina DG 466/2019”; - della Determina del Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (INRCA) n. 248/DGEN del 11.09.2019 avente ad oggetto “Adempimento verifica ministeriale sull'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015 – anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Por Inrca Marche”; - della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedalieria “Ospedali Riuniti Marche Nord” n. 481 del 22.08.2019 avente ad oggetto “ricognizione della spesa sostenuta per l'acquisto dei dispositivi medici negli anni dal 2015 e 2018”; - del Decreto del Ministro della salute del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.9.2022, Serie Generale n. 216; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute del 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici –Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19.2.2016”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale che determinava a carico della società la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e regionali presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo, tra l’altro, l’illegittima fissazione retroattiva dei tetti di spesa, la violazione della disciplina legislativa sui tetti e sul ripiano, dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, nonché degli artt. 41 e 42 Cost., dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e delle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria della normativa sul payback, l’incompatibilità del ripiano con il principio di neutralità dell’IVA e la direttiva 2006/112/CE, l’erronea applicazione dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015, l’irragionevolezza del meccanismo e l’erroneità dei calcoli e dell’identificazione della spesa relativa ai dispositivi medici.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Dopo la proposizione del ricorso è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, stabilendo che l’accertamento regionale del pagamento determina la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha prodotto un’attestazione bancaria relativa al pagamento dell’importo ridotto, ma non ha depositato il provvedimento della Regione Marche attestante formalmente l’avvenuto versamento, richiesto dalla disposizione sopravvenuta. Pertanto il giudice ha ritenuto non possibile dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere, ma ha desunto dal pagamento e dal comportamento processuale della società la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito determinata da normativa e circostanze sopravvenute rispetto all’introduzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La disposizione sopravvenuta consente di estinguere l’obbligazione di ripiano mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo originario e prevede che l’accertamento regionale del pagamento determini la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di ripiano.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Richiamato dalla disciplina sopravvenuta quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi di ripiano.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Il pagamento dell’importo ridotto previsto dalla normativa sopravvenuta, pur in assenza dell’atto regionale formale di accertamento richiesto per la cessazione della materia del contendere, costituisce elemento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando una normativa sopravvenuta estingue o riduce l’obbligazione oggetto del giudizio e il comportamento del ricorrente dimostra l’adesione al nuovo regime, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., anche se non risultano integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione legislativa può essere dichiarata solo quando siano acquisiti gli atti formali espressamente richiesti dalla legge; la mera prova bancaria del pagamento non sostituisce, se la norma lo pretende, il provvedimento dell’amministrazione che accerta l’avvenuto versamento.
- Il pagamento dell’importo ridotto previsto da una disciplina sopravvenuta può costituire, unitamente al comportamento processuale della parte, un fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito della controversia.
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