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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda un reclamo in materia di liberazione anticipata proposto nell'interesse di un detenuto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva negato il beneficio per due periodi di espiazione della pena. Il Tribunale di sorveglianza ha confermato il diniego valorizzando due denunce per fatti del 2023, indicati come detenzione di sostanze stupefacenti ed evasione. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto un vizio di motivazione manifestamente illogica ex art. 606, lett. e), c.p.p., sostenendo, in sintesi, che: per l'episodio di evasione mancava evidenza della pendenza di un procedimento penale; la motivazione era apodittica e priva di riferimenti concreti alla personalità del ricorrente e ai suoi comportamenti intramurari, elementi necessari per la valutazione ex art. 54 ord. pen.; il fatto che, prima del nuovo arresto del 2023, il soggetto fosse stato libero per anni dopo la fine dell'espiazione della pena nel 2017 dimostrerebbe l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi rieducativi; inoltre non sarebbe stato considerato il profilo di vulnerabilità personale del detenuto, anche alla luce di una misura alternativa in atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza. Ha osservato che i fatti del 2023, successivi al periodo di presofferto cui era riferita una parte della richiesta di liberazione anticipata, potevano legittimamente essere valorizzati come condotta ostativa al beneficio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di liberazione anticipata, il giudice può valutare anche condotte successive alla cessazione della custodia o fatti costituenti ipotesi di reato, senza attendere la definizione del relativo procedimento penale, purché ne apprezzi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo e la loro incompatibilità con l'adesione al percorso di risocializzazione. Ha inoltre ritenuto che le doglianze del ricorrente si risolvessero in richieste di rivalutazione del merito e non fossero idonee a scalfire la motivazione impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è stato dedotto dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto le censure in parte rivalutative e comunque non idonee a dimostrare una motivazione manifestamente illogica.

  • art. 54 Ord. pen.

    La liberazione anticipata presuppone una valutazione del comportamento del detenuto e del raggiungimento della finalità rieducativa; la Corte ha ritenuto legittimo valorizzare condotte successive incompatibili con tale finalità.

Massime di principio

  • In materia di liberazione anticipata, il giudice può tener conto di condotte successive al periodo per cui il beneficio è richiesto quando esse siano sintomatiche del mancato raggiungimento della finalità rieducativa o dell'adesione solo apparente al percorso trattamentale.
  • La valutazione del comportamento del detenuto ai fini della liberazione anticipata è frazionata per semestri, ma una trasgressione particolarmente significativa può incidere negativamente anche sui semestri antecedenti o successivi se rivela il rifiuto della risocializzazione.
  • Nel procedimento di sorveglianza possono essere considerati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza attendere l'esito definitivo del procedimento penale, purché il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la motivazione del giudice di sorveglianza è coerente e logicamente apprezzabile.
  • Ai fini della liberazione anticipata non è decisivo il mero decorso del tempo o l'assenza di condotte devianti per un certo periodo, se il giudice individua elementi successivi incompatibili con il percorso rieducativo.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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