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Sentenza

Sentenza del 05/04/2024 n. 2283 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro, Ipotecarie e Catastali - Istituto di credito - Mandato a Società per il recupero del credito - Ordinanza del Tribunale e ingiunzione per il recupero del credito - Registrazione ed imposta di Registro - Mandataria parte in causa del giudizio - Sussistenza della rappresentanza - Destinataria dell'avviso di liquidazione - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione (euro 56.809,00) per imposta di registro relativo alla registrazione dell'Ordinanza n.16477/2021 del Tribunale Civile, con due censure principali: a) omissione, nell'avviso, dell'allegazione del provvedimento giurisdizionale su cui si fonda la pretesa tributaria; b) erronea individuazione del soggetto passivo dell'imposta, poiché la società appellante sosteneva di aver agito in giudizio in qualità di mandataria (con rappresentanza) per conto della mandante YYYYY S.p.A. e che il soggetto passivo sarebbe dovuto essere quest'ultimo e non la mandataria.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che dall'esame della procura e del rapporto contrattuale emerga che la mandataria ha agito nell'esercizio di un interesse proprio, di rilevanza giuridica ed economica, e dunque possiede legittimazione e interesse in proprio tali da identificarla come parte in causa. Sulla base di ciò l'Agenzia delle Entrate è legittimata a notificare all'appellante l'avviso di liquidazione per l'imposta di registro relativa all'ordinanza ex art.186-ter c.p.c.; è stata inoltre respinta l'eccezione sulla necessità di allegazione dell'atto (la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione dell'atto). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 131/86

    La norma sul soggetto passivo dell'imposta di registro è stata interpretata alla luce della giurisprudenza per includere, quale destinatario dell'obbligo tributario, anche il mandatario che, pur operando in forza di un mandato, partecipi al rapporto sostanziale con legittimazione e interesse propri; la qualità di "parte in causa" ai fini dell'art.57 TUR si valuta concretamente sulla base della procura e del rapporto contrattuale.

  • art. 1703 c.c.

    Definisce il mandato come contratto per compiere atti per conto dell'altro; la sentenza distingue tra mandato con e senza rappresentanza nell'analisi degli effetti, ma sottolinea che l'esistenza di un rapporto contrattuale e di una remunerazione può creare una legittimazione autonoma del mandatario.

  • art. 1704 c.c.

    Regola il mandato con rappresentanza (il mandatario agisce in nome e per conto del mandante); la Corte ha però rilevato che anche quando il mandato preveda rappresentanza l'analisi concreta può far emergere una partecipazione del mandatario al rapporto sostanziale tale da rendere il mandatario soggetto passivo dell'imposta.

  • art. 186-ter c.p.c.

    Riferimento all'ordinanza del Tribunale emessa ai sensi di questa norma (o provvedimento equipollente) che ha generato l'obbligo di registrazione; la registrazione di tale provvedimento ha costituito il presupposto per l'avviso di liquidazione dell'imposta.

  • Giurisprudenza: Cass. nn. 22072/22; 21700/21; Cass. 10/11/1982 n.178

    La Corte ha richiamato tali precedenti per confermare il principio secondo cui la mera veste processuale non esclude la rilevanza tributaria del rappresentante/mandatario: se il mandatario ha coincidenza in proprio di legittimazione e interesse ad agire è destinatario della tassazione ex art.57; inoltre si afferma che per la finanza pubblica è preferibile individuare come soggetto passivo il soggetto facilmente identificabile e raggiungibile.

Massime di principio

  • Per l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta di registro conta l'effettiva posizione sostanziale e processuale: se il mandatario dimostra legittimazione ed interesse propri (anche economico) è considerato parte in causa e può essere destinatario dell'avviso di liquidazione.
  • La qualificazione formale del mandato (con o senza rappresentanza) non esclude automaticamente la responsabilità tributaria del mandatario: va valutato il contenuto della procura e il rapporto contrattuale per verificare la coincidenza di interesse e legittimazione.
  • La pubblica amministrazione non è obbligata ad allegare l'atto giudiziario all'avviso di liquidazione quando l'indicazione dell'atto e dei riferimenti è sufficientemente specifica, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata.
  • In conflitti simili la prova documentale (procura, contratto di gestione/servizio, elementi che dimostrino remunerazione o autonoma posizione economica del mandatario) è determinante per stabilire a chi imputare l'imposta.
  • In fase preventiva, chi affida il recupero crediti dovrebbe chiarire contrattualmente la titolarità apparente e sostanziale dei diritti azionati in giudizio e disciplinare espressamente chi sopporterà eventuali oneri fiscali derivanti dalla registrazione di provvedimenti giudiziari.

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