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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03786/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento per euro 3.467,51 emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada iscritte a ruolo da vari enti creditori. L’opposizione era stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace; il Tribunale aveva poi dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni crediti e confermato l’inammissibilità per il resto. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., dell’art. 7 d.lgs. 150/2011 e di varie disposizioni del codice della strada, sostenendo in sostanza l’inesistenza del titolo esecutivo e contestando la propria legittimazione passiva in quanto società di noleggio senza conducente, nonché lamentando omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, l’inammissibilità della censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché non più deducibile come motivo di ricorso per cassazione dopo la riforma del 2012. Ha poi ritenuto inammissibile il resto del motivo perché formulato in modo promiscuo e cumulativo, mescolando doglianze eterogenee riferite a vizi ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., senza rispettare il requisito di intelligibilità del ricorso e rimettendo al giudice di legittimità l’individuazione delle singole censure. In ogni caso, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, nelle violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva della società di noleggio senza conducente va fatto valere subito contro il verbale di contestazione, con ricorso al prefetto o al giudice di pace ex artt. 203 e 204-bis c.d.s., e non con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la notificazione del verbale è infatti fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria e non presupposto di esistenza del titolo esecutivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione non è il rimedio per far valere il difetto di legittimazione passiva della società di noleggio rispetto a sanzioni del codice della strada, quando la contestazione attiene alla mancata impugnazione del verbale presupposto.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere il rimedio processuale azionato, ma non ritenuta idonea a superare l’inammissibilità del ricorso.

  • artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 d.lgs. 285/1992

    Richiamati per il sistema di contestazione delle violazioni del codice della strada; la Corte ribadisce che l’impugnazione del verbale deve avvenire nei termini e con i rimedi previsti da tali norme.

  • art. 196, comma 1, d.lgs. 285/1992

    La Corte richiama l’orientamento per cui l’inapplicabilità alle società di noleggio senza conducente determina un difetto di legittimazione passiva da far valere tempestivamente contro il verbale.

  • art. 84 d.lgs. 285/1992

    Cita la disciplina dei veicoli adibiti a locazione senza conducente, nel quadro della dedotta esclusione della responsabilità della società di noleggio.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura motivazionale ex insufficienza, illogicità e contraddittorietà non è più deducibile; il ricorso, inoltre, cumula in modo inestricabile più vizi riconducibili ai nn. 3 e 5.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere intelligibile e specifico; non è ammissibile una doglianza coacervata che imponga alla Corte di isolare le singole critiche.

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Le censure sono inammissibili quando non si confrontano con un orientamento consolidato e non offrono argomenti per mutarlo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e per il deposito di memoria da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere chiara, specifica e autosufficiente: è inammissibile un motivo che cumuli in modo indiscriminato violazioni di legge, vizi processuali e doglianze motivazionali, demandando alla Corte la loro selezione e scomposizione.
  • Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile come motivo autonomo di ricorso per cassazione l’insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione; resta solo il vizio nei limiti oggi consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva della società di noleggio senza conducente deve essere fatto valere tempestivamente contro il verbale di contestazione, mediante i rimedi oppositivi previsti dagli artt. 203 e 204-bis c.d.s., e non con opposizione all’esecuzione contro la cartella.
  • La mancata notificazione del verbale di accertamento incide sulla formazione della pretesa sanzionatoria e non sull’esistenza del titolo esecutivo; perciò non configura di regola un vizio da far valere come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  • Quando il ricorso si confronta con un orientamento di legittimità consolidato, la censura è inammissibile se non offre argomenti seri e specifici per sollecitarne il mutamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione
IstitutiOnere della prova

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