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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35667/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento per IRAP e IVA relativi all'anno 2016, nonché dei conseguenti accertamenti personali emessi nei confronti dei soci, emessi a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione da parte della società. La CTR aveva ritenuto invalida la notificazione degli atti perché eseguita da un messo comunale la cui nomina sarebbe stata illegittima, ritenendo necessaria una nomina formale del sindaco o della giunta. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972, 156 c.p.c., sostenendo che l'eventuale illegittimità della nomina del messo comunale non integra una nullità sanabile ma è irrilevante perché la legittimazione alla notifica discende direttamente dalla legge. Con il secondo motivo ha censurato la CTR per avere preteso, ai fini della legittima nomina del messo notificatore comunale, un atto del sindaco, essendo invece sufficiente l'inserimento del dipendente nella pianta organica con specifica mansione. Il terzo motivo, non riportato nel dettaglio, è stato poi dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli congiuntamente fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha affermato che, in materia di notificazioni tributarie, la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale da parte della giunta municipale non rientra tra le nullità tipizzate dall'art. 160 c.p.c. né tra quelle ricavabili dagli artt. 156 e 157 c.p.c., poiché la legittimazione a eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge; è quindi sufficiente che il soggetto sia inquadrato nell'amministrazione con la specifica mansione di messo notificatore. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per un nuovo esame del merito alla luce del principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplinando la notificazione degli atti tributari, è richiamato per escludere che l'eventuale irregolarità della nomina del messo comunale comporti invalidità della notifica quando la legittimazione discende direttamente dalla legge.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    È indicato come norma da cui deriva direttamente la legittimazione del messo comunale a eseguire notificazioni tributarie; non è necessaria una formale delibera di nomina se il soggetto è inserito nella pianta organica con tale mansione.

  • art. 156 c.p.c.

    È escluso che l'asserita illegittimità della nomina del messo comunale integri un vizio rilevante o sanabile ai sensi della disciplina generale delle nullità processuali.

  • art. 157 c.p.c.

    È richiamato nel senso che la fattispecie non rientra nelle nullità sanabili previste dalla disciplina processuale.

  • art. 160 c.p.c.

    La Corte afferma che la mancata delibera di nomina del messo comunale non è riconducibile alle nullità specificamente previste da questa norma.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato nel motivo dell'Ufficio, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina della notificazione e sul principio per cui la qualifica deriva dalla legge e dall'inquadramento organico.

Massime di principio

  • In materia di notificazioni tributarie, l'eventuale mancanza o irregolarità dell'atto formale di nomina del messo comunale non determina di per sé nullità della notificazione se la legge attribuisce direttamente la legittimazione a notificare al soggetto inserito nell'organico con quella specifica mansione.
  • Le nullità della notificazione non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti o desumibili in via rigorosa dalle norme processuali; non ogni vizio relativo alla provenienza dell'atto di nomina incide sulla validità della notifica.
  • Per contestare efficacemente la validità di una notificazione eseguita da messo comunale occorre confrontarsi con la concreta appartenenza del notificatore all'amministrazione e con la sua qualifica funzionale, non essendo sufficiente la sola mancanza di una delibera formale ove la legge riconosca la legittimazione al soggetto incaricato.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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