Sentenza n. 952/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento: rispettivamente dei decreti D.A.SPO. n -OMISSIS- per -OMISSIS-, n. -OMISSIS- per -OMISSIS- e n -OMISSIS- per -OMISSIS-, tutti emessi in data 10.08.2021 dal Questore di Lecce e notificati in data 17.08.2021 nei quali “ …..si ordina il divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi del territorio nazionale ove si disputano campionati o incontri di calcio di serie A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti o campionati minori, Coppe Nazionali o Internazionali nonché incontri Nazionale di calcio per un periodo di anni cinque (per -OMISSIS- e -OMISSIS-) e tre (per -OMISSIS-) e contestualmente ... si impone , per lo stesso periodo di tempo, di presentarsi presso il Comando Stazione dei CC Casarano secondo modalità appresso indicate ( venti minuti dopo l’inizio del primo tempo e venti minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro che la squadra del Lecce disputerà in campionato o in altre circostanze ufficiali anche fuori casa per il periodo di anni tre (per -OMISSIS- e -OMISSIS-) e DUE (per -OMISSIS-)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tre decreti DASPO emessi dal Questore di Lecce il 10 agosto 2021, recanti il divieto di accesso agli stadi e l'obbligo di presentazione presso una stazione dei Carabinieri durante gli incontri della squadra di calcio del Lecce
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato tre decreti DASPO con i quali il Questore di Lecce aveva disposto, per periodi variabili tra tre e cinque anni, il divieto di accesso agli stadi e ai campi sportivi del territorio nazionale ove si disputavano incontri di calcio, nonché, per periodi variabili tra due e tre anni, l'obbligo di presentarsi presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Casarano in corrispondenza degli incontri ufficiali della squadra del Lecce. Nel corso del giudizio, con memoria del 24 maggio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. L'amministrazione resistente non si è opposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione dei ricorrenti, non contestata dall'amministrazione, ha evidenziato l'assenza di un interesse attuale alla decisione nel merito dell'impugnazione dei DASPO. Il giudice non ha esaminato la legittimità dei decreti né i motivi originariamente dedotti. Le spese e le competenze di giudizio sono state integralmente compensate, anche in considerazione della mancata opposizione dell'amministrazione alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza di smaltimento; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e l'amministrazione non si oppone, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando un interesse attuale all'esame della controversia.
- La mancata opposizione dell'amministrazione alla richiesta di compensazione delle spese, unitamente alla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, può integrare un giusto motivo per compensare integralmente le spese di giudizio.
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