Cassazione Civile, Ordinanza n. 28730/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto l'azienda "Hotel Bristol", i beni mobili e il relativo edificio. In quel giudizio il compendio era stato attribuito ad alcuni condividenti, con previsione di un conguaglio in denaro a favore degli altri coeredi. L'attore del nuovo giudizio, quale erede di uno dei partecipanti alla comunione, ha chiesto l'accertamento della proprietà esclusiva dei beni assegnati, il rilascio immediato degli stessi da parte di chi li occupava e il risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio e rigettato quella risarcitoria; la Corte d'appello ha confermato, affermando che la sentenza di divisione produce effetti reali immediati e che il conguaglio ha natura solo obbligatoria. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 277, 2909, 720 e 1353 c.p.c./c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la decisione divisoria doveva essere intesa come subordinata al pagamento del conguaglio e che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla prova del possesso esclusivo del bene da parte dell'attore; 2) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c., sempre per la mancata pronuncia sulla dedotta insussistenza del possesso esclusivo dell'assegnatario; 3) nullità della sentenza e violazione dell'art. 100 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse dell'attore, assumendo che i beni fossero stati trasferiti a terzi e che fosse cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché correttamente la Corte d'appello aveva applicato il principio secondo cui la sentenza di divisione ereditaria ha efficacia reale immediata e non è condizionata al pagamento del conguaglio, che costituisce solo un'obbligazione pecuniaria azionabile con i normali mezzi di tutela del credito. Ha inoltre chiarito che, ai fini dell'azione di rilascio fondata sul titolo di proprietà, non è decisivo il profilo del possesso o della detenzione del convenuto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non censurava adeguatamente la ratio della decisione impugnata, fondata sulla tardività della documentazione relativa al preteso trasferimento a terzi, ed era privo dell'indicazione specifica degli atti e documenti richiamati. In ogni caso, la Corte ha osservato che l'eventuale trasferimento a terzi avrebbe integrato una successione a titolo particolare nel diritto controverso, senza far venir meno l'interesse dell'attore. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro dei dedotti vizi di omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato la violazione lamentata nei primi due motivi e ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di specificità.
art. 277 c.p.c.
invocato dai ricorrenti in relazione all'interpretazione del giudicato divisorio, ma ritenuto non violato.
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere l'erronea interpretazione del giudicato; la Corte ha invece affermato che la sentenza divisionale produce effetti reali immediati.
art. 720 c.c.
richiamato dai ricorrenti nella contestazione del giudicato divisorio; la Corte ha applicato il principio di efficacia reale della divisione.
art. 1353 c.c.
invocato per sostenere una pretesa condizione sospensiva legata al pagamento del conguaglio; la Corte ha escluso che il conguaglio condizioni l'efficacia della divisione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; la Corte non ha accolto la censura.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova sulla proprietà/possesso; la Corte ha ritenuto non decisiva la questione del possesso ai fini del rilascio.
art. 100 c.p.c.
invocato per difetto di interesse ad agire; la Corte ha escluso la carenza di interesse, anche alla luce della possibile successione a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo privo della specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento della censura.
art. 111 c.p.c.
richiamato per affermare che l'eventuale trasferimento del bene a terzi integra successione a titolo particolare nel diritto controverso, con prosecuzione del processo tra le parti originarie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicata la trattazione camerale del ricorso secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La sentenza che scioglie la comunione ereditaria produce effetti reali immediati sull'attribuzione dei beni al condividente assegnatario; il conguaglio previsto a favore di un'altra quota ha natura obbligatoria e non costituisce condizione sospensiva dell'efficacia della divisione.
- L'obbligo di pagamento del conguaglio nella divisione ereditaria tutela l'equilibrio tra le quote, ma non sospende né paralizza il trasferimento della proprietà disposto dal giudice; il creditore del conguaglio deve agire con i normali mezzi di soddisfazione del credito.
- L'azione di rilascio fondata sul titolo di proprietà ha natura petitoria: ciò che rileva è il diritto dominicale dell'attore, non la qualificazione del rapporto di fatto del convenuto come possesso o detenzione.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce omessa pronuncia o carenza di interesse deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare con precisione gli atti e documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- L'eventuale trasferimento a terzi del bene controverso non esclude automaticamente l'interesse della parte originaria alla decisione, potendo configurarsi una successione a titolo particolare nel diritto controverso che consente la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
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