Sentenza del 26/07/2022 n. 23384 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato gli avvisi di accertamento IRES e IRAP per gli anni 2004-2006 emessi nei confronti della cooperativa. Contestazioni principali: omissione del contraddittorio preventivo; carenza/mancata motivazione della decisione; illegittima determinazione dei maggiori ricavi sulla base di indagini bancarie senza detrarre costi presuntivi; errata valutazione dell'onere della prova e insussistenza della "prova liberatoria" circa la non riconducibilità alle attività sociali delle movimentazioni sul conto personale del legale rappresentante; omesso esame di documenti prodotti (prospetti riepilogativi, assegni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che: per gli accertamenti fondati su indagini bancarie rileva la presunzione di imponibilità ex art. 32 D.P.R. n.600/1973 e l'onere di fornire dal contribuente una prova analitica e non generica della riferibilità/estraneità di ciascuna movimentazione; non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo per accertamenti nazionali (IRES/IRAP) effettuati "a tavolino"; in caso di accertamento analitico-presuntivo è a carico del contribuente l'onere di provare i costi deducibili, senza riconoscimento forfettario da parte dell'Ufficio; la documentazione prodotta (prospetti riepilogativi, fotocopie di assegni) è risultata insufficiente a superare la presunzione e a dimostrare l'estraneità della società alle movimentazioni del conto personale. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 8.500,00, oltre spese prenotate a debito, e rilievo circa il contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Richiamata nella censura dei ricorrenti come fondamento dell'obbligo di contraddittorio preventivo; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'obbligo per accertamenti nazionali "a tavolino" non connessi a tributi armonizzati.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Fonte della presunzione legale basata sulle risultanze dei conti correnti bancari. La Corte conferma che i dati bancari soddisfano l'onere probatorio dell'Amministrazione e operano un'inversione dell'onere della prova, imponendo al contribuente una prova analitica per dimostrare l'estraneità delle operazioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
Richiamato in relazione alla determinazione dell'imposta in mancanza di dichiarazione; la Corte osserva che, pur essendo l'atto emesso in difetto di dichiarazione, la sostanza dell'accertamento è basata su indagini bancarie (analitico-induttivo).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
Richiamato per distinguere l'accertamento induttivo "puro" (che giustifica una deduzione forfettaria dei costi) dall'accertamento analitico/analitico-presuntivo derivante da indagini bancarie, nel quale è il contribuente a dover provare i costi deducibili.
D.P.R. 29 settembre 1973, art. 109, comma 4
Citato in relazione all'onere probatorio sui costi deducibili: in caso di accertamento analitico-induttivo il contribuente deve dimostrare l'esistenza dei costi afferenti ai maggiori ricavi.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 4
Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e non affetta dai vizi estremi che renderebbero la motivazione assente o incomprensibile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3,4,5
Parametro di censura in cassazione usato dai ricorrenti; la Corte ha dichiarato molte delle doglianze inammissibili o infondate, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e sulla motivazione.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv. L. n. 134/2012)
Riferimento normativo in tema di riformulazione dell'art. 360 c.p.c. (introduzione del vizio relativo all'omesso esame di fatto decisivo), richiamato nella valutazione di ammissibilità delle censure.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Norma sulla contribuzione unificata; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per accertamenti basati su indagini bancarie (art. 32 D.P.R. n.600/1973) l'Amministrazione ottiene una presunzione di imponibilità dai movimenti di conto: il contribuente deve fornire una prova analitica, non generica, per collegare ogni singola operazione a causali estranee all'attività imponibile.
- Non è obbligatorio il contraddittorio preventivo per accertamenti nazionali (IRES/IRAP) svolti "a tavolino"; l'obbligo sussiste per i tributi armonizzati, ma non per tutti gli accertamenti nazionali.
- Se l'accertamento è di tipo analitico o analitico-presuntivo (es. derivante da indagini bancarie), il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza dei costi deducibili; l'Ufficio non è tenuto a riconoscere una deduzione forfettaria dei costi.
- Documentazione generica o sintetica (prospetti riepilogativi senza collegamenti analitici alle singole operazioni) è generalmente insufficiente a costituire prova liberatoria; servono documenti che provino per singola movimentazione la causale e la riferibilità.
- Le questioni di fatto (es. la riconducibilità di movimenti bancari alla società) sono valutate dal giudice di merito e sono sottratte, se adeguatamente motivate, al sindacato di legittimità; in cassazione si contestano solo errori di diritto o vizi gravissimi della motivazione.
- L'omesso esame di documenti è sindacabile in cassazione solo se quei fatti/documenti costituiscono "fatti storici decisivi" tali da poter determinare una diversa pronuncia; argomentazioni difensive o documenti non aventi carattere decisivo non integrano automaticamente tale vizio.
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