Ordinanza n. 3941/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dal contributo concesso nell’ambito del Bando “Expo Osaka 2025”, comunicato con PEC dell’8 ottobre 2025 e contenuto nella nota della Camera di Commercio di Roma prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal contributo previsto dal Bando "Expo Osaka 2025", comunicata tramite PEC e motivata dalla tardiva rendicontazione
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui la Camera di Commercio di Roma l'ha esclusa dal contributo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato la legittimità dell'esclusione, sostenendo implicitamente la rilevanza dell'istanza amministrativa di rimessione in termini. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che la rendicontazione era stata presentata oltre il termine perentorio del 15 luglio 2025 alle ore 21:00, espressamente previsto dall'art. 7 del bando a pena di decadenza e senza possibilità di proroga. Ha inoltre considerato generica l'istanza di rimessione in termini, poiché non corredata da adeguata documentazione idonea a dimostrare l'impossibilità oggettiva di presentare tempestivamente la rendicontazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto era esclusivamente patrimoniale e consisteva nel mancato ottenimento di un voucher di importo modesto, pari al massimo a 5.000 euro. Ha inoltre ritenuto insussistente il fumus boni iuris: la rendicontazione risultava tardiva rispetto al termine perentorio previsto dal bando, qualificato a pena di decadenza e non prorogabile, mentre la richiesta di rimessione in termini era generica e priva di adeguati supporti documentali sull'impossibilità oggettiva del tempestivo adempimento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 7 del Bando "Expo Osaka 2025"
«Non è ammessa proroga dei termini»
Il termine del 15 luglio 2025 alle ore 21:00 per la presentazione della rendicontazione è stato qualificato come perentorio e previsto a pena di decadenza; la disciplina del bando escludeva la proroga.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare, che è stata respinta per assenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un bando qualifica espressamente un termine per la presentazione della rendicontazione come perentorio e previsto a pena di decadenza, escludendo ogni proroga, la presentazione tardiva costituisce un elemento idoneo a escludere, in sede cautelare, il fumus boni iuris della domanda di annullamento dell'esclusione.
- La rimessione in termini non può fondarsi su allegazioni generiche: chi la invoca deve indicare e adeguatamente documentare le ragioni di impossibilità oggettiva che avrebbero impedito il tempestivo adempimento.
- In sede cautelare, il mancato conseguimento di un contributo di modesto importo, configurando un pregiudizio meramente patrimoniale, non integra di per sé il periculum in mora, soprattutto quando non siano dedotti elementi concreti circa l'irreparabilità del danno.
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