Sentenza n. 11444/2026 - Roma, Sezione 4B
per chiarimenti, ex art. 112, comma 5, c.p.a., sulle modalità di ottemperanza della sentenza di codesto ecc.mo TAR, Sez. IV-bis, del 20 gennaio 2026, n. 1087, resa nel giudizio sub R.G. n. 7845/2025, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da Apus Enterprises Ltd (dba Global Vision Group), è stata annullata la nota di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. del 5 giugno 2025, prot. n. PG/429473, di mancato invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi di produzione e post-produzione radiotelevisiva e servizi accessori da svolgersi in esterno e presso spazi allestiti a carico del fornitore all’interno dei locali RAI dell’ufficio di corrispondenza di New York e della sede distaccata di Washington”, con conseguente obbligo “per Rai di invitare la ricorrente alla successiva fase della procedura, consentendo alla stessa la presentazione dell’offerta”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 1087 del 20 gennaio 2026, nella parte in cui aveva annullato il mancato invito di Apus alla procedura negoziata e imposto a Rai di consentirle la presentazione dell'offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rai ha proposto ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza passata in giudicato. Dopo l'annullamento del mancato invito, la procedura era proseguita fino all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli altri operatori, con attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria provvisoria. La stazione appaltante ha chiesto, in primo luogo, se fosse possibile ammettere postumamente Apus alla presentazione dell'offerta e sottoporre quest'ultima alla valutazione della commissione, anche in applicazione analogica dei principi dell'Adunanza Plenaria n. 30/2012. In subordine, ha chiesto se fosse possibile portare a compimento la procedura già svolta, lasciando eventualmente salva una separata azione risarcitoria, oppure se l'effetto conformativo del giudicato imponesse l'annullamento dell'intera selezione.
La decisione
Il TAR ha chiarito che l'annullamento di un atto inserito in una sequenza procedimentale comporta, in via generale, la rinnovazione degli atti successivi a quello annullato, senza caducazione degli atti anteriori. Tuttavia, non è applicabile il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 30/2012, che consente, nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la sola valutazione dell'offerta del concorrente illegittimamente escluso quando tale offerta sia stata già presentata contestualmente a quelle degli altri operatori. Nel caso concreto Apus non aveva mai potuto depositare un'offerta. Pertanto, l'esecuzione del giudicato non può consistere in un'ammissione postuma di Apus a una fase ormai conclusa né nella mera valutazione successiva della sua offerta. L'effetto conformativo impone invece la riammissione dell'operatore e il rinnovo della procedura a partire dalla fase di presentazione delle offerte, con conseguente rinnovazione degli atti successivi. Le spese sono state compensate in ragione dell'interesse comune alla corretta esecuzione della sentenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
per chiarimenti, ex art. 112, comma 5, c.p.a., sulle modalità di ottemperanza
Consente al giudice che ha emesso il provvedimento passato in giudicato di fornire chiarimenti sulle modalità della sua esecuzione; il TAR ha utilizzato tale strumento per precisare l'effetto conformativo dell'annullamento del mancato invito.
art. 112 c.p.a.
ricorso ex art. 112, co. 5, c.p.a.
Costituisce il quadro processuale dell'azione di ottemperanza e della richiesta di chiarimenti sull'esecuzione del giudicato.
sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 30/2012
il rinnovo degli atti debba limitarsi alla sola valutazione dell'offerta illegittimamente pretermessa
Il principio della rinnovazione parziale presuppone che l'operatore illegittimamente escluso abbia già presentato la propria offerta insieme agli altri concorrenti; non si applica quando l'offerta non sia mai stata depositata.
Massime di principio
- Quando viene annullata l'illegittima esclusione o pretermissione di un operatore da una procedura di gara, l'effetto conformativo del giudicato impone la sua riammissione e la rinnovazione degli atti successivi all'atto annullato, secondo lo stato della sequenza procedimentale legittimamente conservabile.
- Il principio della rinnovazione parziale della gara, consistente nella sola valutazione dell'offerta del concorrente illegittimamente escluso lasciando ferme le offerte già valutate degli altri concorrenti, presuppone che anche l'offerta del concorrente escluso sia stata presentata contestualmente alle altre.
- Se l'operatore illegittimamente pretermesso non ha mai avuto la possibilità di presentare l'offerta, non è possibile procedere a una sua ammissione postuma a una fase ormai conclusa né limitarsi alla valutazione successiva dell'offerta; deve essere rinnovato il procedimento a partire dalla fase di presentazione delle offerte.
- L'annullamento di un atto inserito in una sequenza procedimentale comporta, di regola, la rinnovazione degli atti successivi a quello annullato, mentre restano fermi gli atti anteriori non incisi dall'illegittimità.
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